Prestazione di esodo per lavoratori vicini alla pensione con accordi sindacali: incentivi e pensione anticipata in caso di mobilità ed esubero di personale.
La disciplina di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, trova applicazione nei casi di esubero di personale per i lavoratori destinatari della citata legge che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro anni successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro, a seguito della stipula di accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale.
L’Inps eroga ai lavoratori interessati una prestazione di esodo a totale carico del datore di lavoro esodante di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti, con l’accredito della relativa contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.
L’accordo diviene efficace a seguito di validazione da parte dell’Inps, che effettua l’istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al datore di lavoro e ai lavoratori interessati.
La prestazione di esodo disciplinata dalla legge 92/2012 può essere oggetto anche di accordi sindacali nell’ambito di procedure ex articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 23 luglio 1991. L’accordo che si perfeziona nell’ambito delle predette procedure non necessita di ulteriori adesioni da parte dei dipendenti interessati (come precisato nella circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 25 luglio 2013).Con il presente messaggio, nelle more del rilascio di tutte le funzionalità del Portale prestazioni atipiche, si forniscono indicazioni in merito alle modalità di gestione – a cui si dovrà attenere la Sede presso la quale il datore di lavoro assolve i propri obblighi contributivi (così detta Sede della matricola principale) – dei casi in cui i datori di lavoro esodanti presentino all’Istituto accordi di cui alla citata legge n. 223/1991.
A. L’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 può essere validato dall’Inps esclusivamente:
- nell’ipotesi in cui tutti i lavoratori indicati come destinatari della prestazione ex art. 4 siano in possesso dei requisiti prescritti e cioè raggiungano i requisiti per il trattamento pensionistico entro 48 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
- nell’ipotesi in cui l’ accordo preveda che il medesimo resti valido in presenza di un numero minimo di lavoratori per i quali sia stata riscontrata la presenza dei requisiti, o indipendentemente da tale numero minimo.
L’iter delle attività non subisce variazioni. Al riguardo si richiamano le fasi di lavorazione a cura delle strutture dell’ Inps (cfr. messaggio n. 4468 del 7 maggio 2014).
B. L’accordo ai sensi della legge n. 223/1991 non può essere validato dall’Inps:
- se uno o più lavoratori di cui all’accordo non risultino in possesso dei requisiti prescritti e l’accordo non contenga la previsione ex antedi permanenza di validità dell’accordo medesimo.
Anche in questo caso si richiamano le fasi di lavorazione della prestazione in oggetto a cura delle strutture Inps (cfr. citato messaggio n. 4468 del 7 maggio 2014).
La Sede della matricola principale cura in particolare le attività indicate alle lettere da a) a f) del paragrafo 1. del citato messaggio. Se la Sede competente per la certificazione e quantificazione del diritto verifica la mancanza dei requisiti in capo anche ad un solo lavoratore, la Sede della matricola principale non può validare l’accordo, e deve comunicare via PEC al datore di lavoro tale impossibilità di validazione allegando comunque il prospetto relativo ai lavoratori certificati.
Infatti, le parti stipulanti l’accordo possono – a questo punto ex post- comunicare all’Inps di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti (cfr. citata circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 33 del 25 luglio 2013).
A tal fine, il datore di lavoro deve ripresentare sul cassetto previdenziale aziende – avvalendosi della funzionalità “contatti”, oggetto “Esodi lavoratori prossimi a pensione (art. 4, comma da 1 a 7-ter, legge n. 92/2012)” – la richiesta di accesso all’esodo (modello SC77) allegando la comunicazione di volere comunque procedere all’esodo ex art. 4 per i lavoratori in possesso dei requisiti, sottoscritta anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti l’accordo in argomento.
La Sede della matricola principale deve di conseguenza inviare al datore di lavoro, sempre tramite PEC, il documento di validazione dell’accordo per i lavoratori in possesso dei requisiti allegando nuovamente il prospetto di quantificazione dell’onere, ai fini del rilascio della garanzia fideiussoria.