Prepensionamenti più facili per i bancari coinvolti in processi di agevolazione all’esodo. Tra le righe del decreto legge sulle crisi bancarie (Dl 59/2016) pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il Governo ha inserito una norma (articolo 12) che estende da cinque a sette anni il periodo di tempo entro il quale è possibile fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito erogato a dalle imprese che aderiscono ai Fondi di solidarietà settoriali fino al conseguimento della pensione. La misura, che vale per i soli anni 2016 e 2017, è finalizzata a spedire a casa la forza lavoro in eccesso nel settore bancario coinvolto in questi anni da una massiccia crisi occupazionale.
“Limitatamente agli anni 2016 e 2017 – reca la misura – , ferma restando la modalita’ di finanziamento prevista dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la finalita’ di cui al comma 9 lettera b) dell’articolo 26 del medesimo decreto n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta’ per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, puo’ essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni.
L’operativita’ delle disposizioni di cui al primo periodo e’ subordinata all’emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall’attuazione di quanto previsto dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica“.
In sostanza, la novità, estende di due anni, da cinque a sette, la durata dell’assegno straordinario di sostegno al reddito, cioè quella provvidenza economica pagata dai fondi di solidarietà di settore per accompagnare alla pensione i lavoratori coinvolti in processi di riqualificazione aziendale. Questi assegni, come noto, sono pagati formalmente dall’Inps ma non hanno una particolare incidenza sulle casse pubbliche in quanto la provvista viene fornita dal Fondo di Solidarietà per il credito a cui contribuiscono le aziende aderenti. Chi fruisce dell’assegno straordinario di sostegno al reddito deve prestare comunque particolare attenzione ad una eventuale rioccupazione durante il periodo di erogazione del sostegno.
L’assegno è, infatti, incompatibile con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato. Per i periodi di svolgimento di tali attività viene sospesa l’erogazione dell’assegno e il versamento dei contributi figurativi (D.M. 157 e 158/2000; INPS, circ. 55/2001).
L’assegno straordinario è invece cumulabile con i redditi da attività lavorativa dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato fino a concorrenza dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio. In sostanza se il reddito ricavato dall’attività è superiore a tale limite l’assegno e la contribuzione vengono ridotti in misura corrispondente.
Per quanto riguarda invece il lavoro autonomo l’assegno straordinario è cumulabile con i redditi da lavoro autonomo derivante da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell’interessato, ma solo per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione (circa 6.500 euro annui, per il 2016) più la metà della parte eccedente detto trattamento: in sostanza si può cumulare un reddito sino a circa 9.750 euro annui [6.500 + (6.500/2)=9.750€]. Mentre la parte eccedente tale somma resta incumulabile con l’assegno. Nei casi di cumulo dell’assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili viene effettuata direttamente da parte dell’INPS.