esenzione-visite-fiscali-2023Ecco alcune precisazioni, con il supporto di alcuni messaggi forniti dall’INPS, sulle esenzioni per le visite fiscali durante il 2023.


Ovviamente devono essere tenute in considerazione tutte le casistiche di esonero dalla visita fiscale, che proteggono da possibili sanzioni che possono essere applicate al lavoratore dipendente in caso di assenza alla reperibilità non giustificata.

Scopriamone di più.

Esenzione Visite Fiscali 2023: in quali casi?

Come risaputo esistono delle fasce di reperibilità per le visite fiscali che dipendenti pubblici e privati devono rispettare in caso di assenza per malattia: maggiori informazioni in questo articolo.

Tuttavia esistono alcune esclusioni dall’obbligo di reperibilità da prendere in considerazione. Si tratta delle esenzioni relative alle prime tre categorie della Tabella A allegate al DPR n. 834/1981, o a patologie rientranti nella Tabella E del decreto stesso.

Testualmente la norma recita:

Causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834; ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.

Nello specifico i casi di esenzione previsti sono i seguenti:

  • come indicato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%;
  • e come indicato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 per i dipendenti pubblici
    • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima
    • stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.

Malattie specifiche che consentono l’esenzione

Nello specifico le malattie che esonerano dall’obbligo di reperibilità sono le seguenti:

  • Emorragie severe, infarti d’organo;
  • Stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • Insufficienza renale;
  • Trapianti di organi vitali;
  • Insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, fibrosi cistica, ecc);
  • Insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute), ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • Cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • Infezioni sistemiche fra cui AIDS conclamato;
  • Intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura professionale o infortunistica non inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, ecc.);
  • Ipertensione liquorale endocranica acuta;
  • Malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • Malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • Neoplasie maligne, in:
    • trattamento chirurgico e neoadiuvante;
    • chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
    • trattamento radioterapico;
  • Sindrome maligna da neurolettici
  • Malattie acute con compromissione sistemica;
  • Quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale).

Esenzione Visite Fiscali per il 2023: esonero dal controllo o solo dalla reperibilità?

Ma attenzione, l’INPS, che dal 2017 regola il Polo Unico di tutela della malatia, fornisce anche alcune precisazioni importanti che precisano il perimetro dell’esenzione.

Infatti in molti si chiedono se l’esenzione valga per la visita fiscale in tutto e per tutto o soltanto per l’obbligo di reperibilità nelle fasce orarie valide per dipendenti pubblici e privati.

Si tratta di un equivoco che negli anni ha generato parecchia confusione: molti lavoratori hanno chiesto in passato ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.

In base a quanto riferito dall’INPS questa procedura non è corretta.

L’Istituto di Previdenza ha specificato, in primo luogo, che le norme non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare INPS 7 giugno 2016, n. 95 a cui si rinvia per ogni ulteriore dettaglio.

In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni”, previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.

Per quanto riguarda il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752, invece, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.

Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it