Disponibile la nota operativa Anci sulle modalità di svolgimento del voto delle elezioni che si terranno i prossimi 20 e 21 settembre.
La nota, alla luce del Dl 103/2020 e delle circolari del ministero dell’Interno in tema di sicurezza e precauzione, illustra le misure di prevenzione messe in atto per prevenire rischi di contagio da Covid 19, così da assicurare in sicurezza lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.
Elezioni 20 e 21 Settembre: svolgimento del voto
Qui si seguito alcuni punti con le regole delineate dalla nota operativa.
L’Anci ha inoltre attivato un’apposita sezione, con numeri e documenti utili sulla prossime elezioni amministrative.
Inserimento delle schede votate nell’urna
- referendum popolare confermativo ed elezioni regionali ed amministrative:l’elettore, dopo essersi recato in cabina, aver votato e ripiegato la scheda o le schede, provvede a inserirle personalmente nella corrispondente urna;
- elezioni suppletive del Senato della Repubblica (collegi uninominali 03 della regione Sardegna e 09 della regione Veneto): l’elettore consegna la scheda votata per tale consultazione, opportunamente piegata, al presidente di seggio (o chi ne fa le veci), il quale è tenuto a staccare il tagliando antifrode dalla scheda medesima e a collocarla, quindi, nell’urna.
Sezioni elettorali ospedaliere da costituire nelle strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19
La disciplina generale sull’istituzione delle sezioni elettorali ospedaliere prevede:
- l’istituzione di tali sezioni negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 posti letto, con funzioni di raccolta del voto e spoglio delle schede;
- la costituzione, nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti letto, di un seggio speciale, a supporto delle sezioni ospedaliere e ai soli fini della raccolta del voto, nel caso vi siano elettori ricoverati che non possano accedere alla cabina in relazione alle proprie condizioni di salute;
- nelle strutture sanitarie con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto dal presidente della sezione elettorale nel cui collegio plurinominale è posto il luogo di cura.
Impossibilità di costituzione di una sezione elettorale ospedaliera e/o di un seggio speciale
Nel caso in cui sia accertata l’impossibilità di istituire una sezione elettorale ospedaliera e/o un seggio speciale, il Sindaco può nominare, in qualità di componenti, personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale designato dalla competente azienda sanitaria locale o, in subordine, previa attivazione dell’autorità competente, soggetti iscritti all’elenco dei volontari di protezione civile che siano elettori del Comune.
Esercizio domiciliare del diritto di voto da parte degli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19
Il DL in esame prevede che gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare e quelli che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19, sono ammessi ad esprimere il voto presso il proprio domicilio nel Comune di residenza.
A tal fine, tra il 10 e il 15 settembre (cioè tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione), l’elettore deve far pervenire al Sindaco del comune nelle cui liste è iscritto, con modalità, anche telematiche, individuate dall’ente medesimo, i seguenti documenti:
- una dichiarazione in cui si attesta la volontà dell’elettore di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo del domicilio stesso;
- un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (14° giorno antecedente la data della votazione), che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19.
Il testo completo della nota
A questo link il testo completo della nota operativa ANCI.
Fonte: Anci