La recente sentenza numero 1684 della V sezione del Consiglio di Stato si sofferma su eccezioni e deroghe ai casi di incompatibilità per gli incarichi pubblici.
I giudici amministrativi hanno emesso una sentenza riguardante un ricorso in appello presentato contro un’Unione di Comuni che verteva su una determina concernente l’annullamento e la contestazione di una presunta causa di incompatibilità.
La questione centrale riguardava la posizione del ricorrente, il quale, oltre a ricoprire una carica polica all’interno dell’ente pubblico era impiegato presso un consorzio e una società partecipata dalla stessa Unione dei Comuni. Questo implica che oltre ai suoi ruoli istituzionali, aveva un coinvolgimento attivo in una società commerciale con azioni detenute sia da enti pubblici che privati.
La questione chiave sollevata riguarda la compatibilità di queste diverse posizioni e responsabilità assunte dal ricorrente e se tale situazione possa generare un conflitto di interessi o violare le normative sull’incompatibilità degli incarichi pubblici, data la possibile sovrapposizione di ruoli e interessi tra la sfera pubblica e quella privata.
La disciplina della materia
le incompatibilità di incarichi dirigenziali nelle Pubbliche Amministrazioni sono disciplinate principalmente dal Decreto Legislativo n. 39 del 8 aprile 2013. Questo decreto, intitolato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico“, è stato introdotto per garantire l’imparzialità e l’efficienza dell’azione amministrativa, prevenendo situazioni di conflitto di interessi e garantendo la corretta gestione delle risorse pubbliche.
In particolare, per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, il decreto stabilisce chiaramente quali incarichi non possono essere ricoperti contemporaneamente da una stessa persona al fine di evitare possibili situazioni di incompatibilità. Si definisce, ad esempio, il divieto per i dirigenti pubblici di assumere incarichi dirigenziali in altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale.
La legge prevede inoltre la possibilità di derogare a queste disposizioni in casi specifici e solo previo parere della Commissione di garanzia degli statuti e dell’attività dei dipendenti pubblici. Tuttavia, queste deroghe devono essere motivate e limitate a situazioni eccezionali.
Inoltre, il decreto stabilisce sanzioni per coloro che violano le disposizioni sull’incompatibilità, che possono arrivare fino alla decadenza dall’incarico pubblico.
Le eccezioni alle incompatibilità per gli incarichi pubblici
Il Consiglio di Stato ha condotto un’attenta analisi dei motivi dell’appello, concentrandosi sulla questione chiave dell’incompatibilità funzionale del ricorrente, come stabilito dalla legge. Durante questa valutazione, è emerso che il ricorrente non occupava una posizione dirigenziale esclusiva presso la società partecipata in cui lavorava, ma aveva responsabilità limitate e specifiche conformi al regolamento interno dell’organizzazione. Questo significa che, nonostante il suo coinvolgimento nell’azienda, il suo ruolo non rientrava nella definizione di incarico dirigenziale come previsto dalle normative in vigore per le pubbliche amministrazioni.
Inoltre, è stato evidenziato che le responsabilità effettive del ricorrente non corrispondevano alle caratteristiche tipiche di un incarico dirigenziale all’interno delle istituzioni pubbliche, come richiesto dalla legge. Questo puntualizzava ulteriormente che il suo coinvolgimento nell’azienda non costituiva un motivo sufficiente per considerarlo incompatibile con i suoi ruoli istituzionali.
Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello presentato dal ricorrente, stabilendo che la determina contestata dall’Unione di Comuni era infondata. Si ribadisce pertanto l’importanza di interpretare le norme in modo rigoroso e di non estenderne il significato al di là del contesto specifico, sottolineando così l’importanza di una valutazione attenta e precisa dei casi di incompatibilità.
Il testo completo della Sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it