consulenze tecnicheIncarichi ai pensionati nelle Pubbliche amministrazioni piu’ soft. Gli incarichi di studio e di consulenza, le cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllate dalle pubbliche amministrazioni potranno essere concessi ai soggetti pensionati senza alcun limite di durata a condizione però che l’incarico sia gratuito. Il limite di un anno resterà solo per gli incarichi dirigenziali o direttivi per i quali resta comunque ferma la gratuità.

 

Lo conferma la Circolare 4/2015 della Funzione Pubblica che interpreta l’articolo 17, comma 3 della Legge Delega sulla Pa (legge 124/2015) con la quale il legislatore ha apportato una modifica all’articolo 5, comma 9 del decreto legge 95/2012 ampliando il perimetro di conferimento di incarichi gratuiti a soggetti già titolari di pensione.

 

L’eliminazione del limite annuale e del divieto di proroga o rinnovo – ricorda la Circolare della Madia – riguarda gli incarichi di studio o di consulenza e le cariche di governo conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, ovvero a partire dal 28 agosto 2015. Ove, prima della data indicata, in applicazione del suddetto limite, siano stati conferiti incarichi di durata annuale o inferiore all’anno, essi mantengono ovviamente efficacia fino alla naturale scadenza. Anche prima della scadenza, le amministrazioni potranno eventualmente revocarli e conferirli nuovamente, nel rispetto della relativa procedura, per una durata superiore.

 

Com’è noto la normativa vigente sino al 28 Agosto, data di entrata in vigore della Delega sulla Pa, risultava piu’ rigida. L’attribuzione di incarichi a pensionati poteva avvenire solo per lo svolgimento di attività diverse da studio, consulenza, incarichi dirigenziali o cariche di governo quali ad esempio attività di ricerca e docenza, commissari straordinari e attività prestate per partecipare a commissioni consultive e comitati scientifici o tecnici (Cfr: Circolare della Funzione Pubblica 4/2014). Mentre le attività di studio, consulenza, incarichi dirigenziali o cariche di governo potevano essere concesse solo se gratuite e nel limite tassativo di un anno, non prorogabile nè rinnovabile. Con la modifica apportata dalla Delega Pa gli incarichi di studio e di consulenza e le cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati perdono, in sostanza, il vincolo della durata massima di un anno, dato che, per alcuni tipi di incarico queste ultime caratteristiche impedivano il ricorso al conferimento dello stesso, spesso perché disposizioni vigenti prevedono una durata minima superiore all’anno. Resta ferma comunque la gratuità dell’incarico.

 

Il limite di durata massimo di un anno resta invece per il conferimento di incarichi direttivi e dirigenziali (questi ultimi conferibili a condizione che il soggetto non abbia compiuto i 65 anni), limite che non può essere prorogabile nè rinnovabile presso ciascuna amministrazione. Di conseguenza, il soggetto collocato in quiescenza potrà ricevere differenti incarichi, anche contemporaneamente, da parte di amministrazioni diverse, ove reciprocamente compatibili, purché ciascuno di essi rispetti il suddetto limite di durata.