distacco dipendenti enti localiLa Corte Costituzionale ha fornito chiarimenti sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, TUEL, che prevede il distacco temporaneo di personale degli enti locali.


 

La previsione di un elenco tassativo di associazioni potenzialmente destinatarie del distacco di personale viola l’art. 3 Cost., sotto il profilo del principio di eguaglianza, in quanto «consacra una disparità di trattamento» in danno delle associazioni diverse da quelle tipizzate che non possono beneficiare dei distacchi, e degli enti locali che aderiscono a tali associazioni, i quali non possono giovarsi del meccanismo normativamente enucleato. Detta disparità – prosegue il giudice – è accentuata dalla circostanza che la previsione di un elenco rigido produce una cristallizzazione delle associazioni beneficiarie avulsa dalla verifica del dato, potenzialmente variabile, dell’effettiva assunzione di un altrettanto o più rilevante grado di rappresentatività e meritevolezza anche da parte di associazioni diverse (sono richiamate le sentenze della Corte costituzionale n. 492 del 1995, n. 975 del 1988 e n. 2 del 1969, che hanno sottolineato la necessità di una verifica periodica, ad opera di appositi organi amministrativi, della rappresentatività delle associazioni sindacali, escludendone l’individuazione aprioristica).

 

Ad avviso del giudice, l’art. 271, comma 2, del TUEL contrasta con l’art. 3 Cost., anche sotto il profilo del principio di ragionevolezza, in quanto la norma censurata esclude aprioristicamente la possibilità di distacco presso altre associazioni che – come quella ricorrente – assumano un rilevante grado di rappresentatività e siano finalizzate al soddisfacimento dei compiti istituzionali degli enti rappresentati, tanto più che l’art. 270, comma 1, del TUEL, in tema di riscossione dei contributi, fa riferimento alla categoria residuale delle altre associazioni di enti locali, diverse da quelle elencate dal legislatore.

 

Invece, secondo la Consulta, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del TUEL, sollevate in riferimento all’art. 18 Cost., nonché agli artt. 114, 118 e 119 Cost., non sono fondate. L’impossibilità di fruizione del beneficio del distacco da parte di associazioni di enti locali diverse da quelle indicate nella norma censurata non lede la libertà di associazione degli enti locali (art. 18 Cost.), né la loro autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (artt. 114, 118 e 119 Cost.).

 

La norma, infatti, non ne comprime la libertà di associazione e di scelta dell’associazione di riferimento. L’eventuale condizionamento che, secondo il rimettente, ne deriverebbe non è direttamente riconducibile alla sua applicazione, ma costituisce un mero inconveniente di fatto, anche considerando che il distacco non può essere preteso neppure dalle associazioni espressamente indicate ed assurge a mera facoltà per gli enti locali che vi aderiscono.

 

La Consulta dichiara dunque non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 271, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 18, 97, 114, 118 e 119 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, quinta sezione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

 

 

In allegato il testo completo della Sentenza.