Quote disabili nel Pubblico Impiego: Ok alla Consulta Nazionale per i Disabili. Il Ministero della Funzione Pubblica ha approvato ieri il Decreto Ministeriale che istituisce la Consulta nazionale per l’integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità presso il Dipartimento della funzione pubblica.
In attuazione della Riforma del testo unico del pubblico impiego (art. 10 del Dlgs 75/2017). Obiettivo rafforzare il diritto al collocamento al lavoro dei soggetti disabili ai sensi della legge 68/1999 nelle amministrazioni pubbliche. La Consulta, composta da 10 componenti (di cui 2 membri rispettivamente designati dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni del mondo della disabilità e dalla conferenza unificata più un rappresentante dal Dipartimento per le pari opportunità, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della salute, e dall’ANPAL) che non riceveranno alcun compenso o emolumento comunque denominato (eccezion fatta per il rimborso delle spese sostenute), avrà il compito di elaborare piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli obblighi di cui alla legge 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili; effettuare il monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione che le amministrazioni pubbliche devono adempiere al fine di verificare la corretta applicazione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio; e proporre alle amministrazioni pubbliche misure innovative tese al miglioramento dei livelli occupazionali e alla valorizzazione dei lavoratori disabili.
La procedura di monitoraggio
Come detto, viene attribuito alla Consulta il compito di monitorare la corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio nelle pubbliche amministrazioni. In particolare a seguito della Riforma Madia, le PA tenute ad attuare le disposizioni sul collocamento obbligatorio sono tenute ad inviare, al Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Centro per l’impiego territorialmente competente, il prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo de i lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili.
Per garantire tempi certi alla copertura della quota di riserva la Riforma Madia ha previsto che entro i successivi sessanta giorni le amministrazioni devono trasmettere, al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una comunicazione contenente tempi e modalità di copertura della predetta quota di riserva, nonché l’indicazione di eventuali bandi di concorso per specifici profili professionali per i quali non è previsto il solo requisito della scuola dell’obbligo, riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 8 della L. 68/1999 (ossia disoccupati che aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, iscritti nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento territorialmente competenti), o, in alternativa, delle convenzioni di cui all’art. 11 della legge 68/1999 (stipulate tra uffici competenti e datori di lavoro per la determinazione di un programma volto al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla medesima legge 68/1999). In caso di mancata osservanza delle predette disposizioni o di mancato rispetto dei tempi concordati, i Centri per l’impiego dovranno avviare numericamente i lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo professionale generico. L’Istituzione della Consulta dovrà vigilare sul reale rispetto di tali obblighi da parte delle amministrazioni.