limitiCon la Circolare n. 153 del 24 agosto 2015, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Direzione Centrale Pensioni – si è occupato della “Riduzione dei limiti retributivi di cui agli articoli 23 bis e 23 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 operata ai sensi dell’art. 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2014, n. 89 – effetti sul calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio e fine rapporto degli iscritti alla gestione dipendenti pubblici dell’Inps”.

 

Sono interessati dal limite in esame i soggetti che ricevono emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, rientranti in una delle seguenti categorie:

 

– amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal 2012 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011);

 

– amministratori delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dal ministero dell’economia e delle finanze, a partire dal 1° aprile 2014 (ai sensi dell’art. 23 bis del decreto legge n. 201/2011 e del decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 dicembre 2013, n. 166);

 

– titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, a partire dal 2014 (ai sensi dell’art. 1, comma 473, della legge 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto n. 66/2011 convertito dalla legge n. 89/2014);

 

– titolari di rapporti lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ovvero con amministrazioni la cui disciplina organizzativa è attratta dall’ambito statale, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 del decreto stesso, a partire dal 17 aprile 2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);

 

– componenti e presidenti delle autorità amministrative indipendenti, a partire dal 17 aprile 2012 (giorno di entrata in vigore del d.P.C.m. 23 marzo 2012);

 

– titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali come, per esempio quelle locali, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013);

 

– titolari di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con autorità amministrative indipendenti e con enti pubblici economici, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 471, della legge n. 147/2013, come modificato dall’art. 13, comma 2, del decreto legge 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014);

 

– componenti di organi di amministrazione, direzione e controllo delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, a partire dal 1° gennaio 2014 (ai sensi dell’articolo 1, comma 472, della legge n. 147/2013).

 

L’art. 13 del citato decreto legge n. 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, prevede, al comma 5, che la Banca d’Italia, nell’ambito della sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi relativi al massimale onnicomprensivo.

 

Tenuto conto che è in corso l’adeguamento delle procedure informatiche e delle modalità di esposizione (modello PA04) della retribuzione contributiva utile, le Sedi provvederanno a liquidare i Tfs in via provvisoria, limitando il calcolo della prestazione alle anzianità ed alla retribuzione contributiva (entro il precedente limite di € 311.658,53) maturate al 30 aprile 2014.

 

Si fa riserva di comunicare l’avvenuto aggiornamento delle procedure e di fornire le relative istruzioni; successivamente, sarà possibile riliquidare la prestazione tenendo conto delle anzianità utili successive al 30 aprile 2014 e della base retributiva ridotta entro il limite di 240.000 euro.

 

Per tutte le altre informazioni potete consultare la circolare completa dell’INPS in allegato a questo articolo.