Dipendente Pubblico, licenziamento in congedo è legittimo. Lo ha deciso la sentenza della Corte di cassazione n. 5425/2019.
La Corte di Cassazione ha espresso un importante principio di diritto con la sentenza 5425/2019, nella quale propone osservazioni alla regola posta dall’articolo 4, comma 2, della legge 53/2000.
Il caso e la decisione
Secondo la tesi sviluppata in ricorso, il licenziamento intimato in costanza della fruizione del congedo sarebbe in contrasto con la previsione dell’art. 4 cit. nella parte in cui stabilisce il diritto del lavoratore alla conservazione del posto.
L’atto di recesso sarebbe, dunque, nullo, in quanto assunto in violazione di norma imperativa.
Sul piano della sanzione, troverebbe applicazione l’art. 18, comma 1, della legge 300 del 1970, riferibile non solo alle ipotesi di «nullità testuale » ma anche a quelle cd. «virtuali» (per le quali cioè la sanzione della nullità non è espressamente prevista dalla norma di legge ma deriva come logica conseguenza dalla previsione del comma 1 dell’art. 1418 cod.civ.).
Secondo la Cassazione, tuttavia, la normativa pone un divieto di licenziamento solo se fondato sulla fruizione del congedo medesimo ma non anche per ogni causa, diversa e legittima, di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il diritto alla conservazione del posto, infatti, non esprime limitazioni al legittimo potere di recesso ma è finalizzato, esclusivamente, a garantire al lavoratore un trattamento economico ed assistenziale (analogamente a quanto avviene per la malattia) per il periodo di assistenza al congiunto.
Le motivazioni
In buona sostanza, si può parlare di licenziamento legittimo se si è preso parte ad un abuso del congedo. Ma non solo. Esiste anche la possibilità di licenziare un dipendente per «giustificato motivo oggettivo» e, più nello specifico, per quella particolare forma di licenziamento che va sotto il nome di licenziamento collettivo per riduzione del personale.
La fruizione del congedo, in altre parole, non rende insensibile il rapporto di lavoro ai fatti estintivi previsti dalla legge ma, al più, pone questione di sospensione degli effetti di detti fatti (id est: del recesso) fino al termine del congedo.
Pertanto, è pienamente legittimo il licenziamento intimato, al termine della procedura di riduzione del personale, nei confronti del dipendente il cui rapporto di lavoro è temporaneamente sospeso per fruizione del congedo straordinario di assistenza al padre portatore di handicap grave.
Tale provvedimento, infatti, non viola la disciplina speciale che regolamenta il diritto alla conservazione del posto di lavoro per i dipendenti che assistono familiari in situazione di disabilità grave.