Il Ministero dell’Interno ha emesso un parere in merito al diniego di convocazione del “consiglio comunale grande”, basandosi su una nota inviata da una Prefettura.
Tale nota riferiva che otto consiglieri di un consiglio comunale, pari alla metà dei consiglieri assegnati, avevano richiesto l’intervento sostitutivo del Prefetto ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del Testo Unico degli Enti Locali (TUOEL), dopo che il presidente del consiglio aveva negato la convocazione del “consiglio comunale grande”.
I consiglieri avevano presentato istanza al presidente del consiglio, secondo gli articoli 17 e 55 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, al fine di convocare un consiglio straordinario, denominato “consiglio grande”, per discutere argomenti rilevanti riguardanti l’utilizzo del territorio comunale per la produzione di energia tramite impianti di fotovoltaico e agrovoltaico.
Il presidente del consiglio aveva respinto la richiesta dei consiglieri sostenendo che il “consiglio grande” non poteva adottare delibere e costituiva una forma di consultazione diretta della popolazione disciplinata nel titolo III dello statuto dell’ente, relativo alla “Partecipazione dei cittadini”, anziché nella parte dedicata al consiglio comunale.
Inoltre, il presidente aveva sottolineato che l’articolo 55 del regolamento consentiva la convocazione del “consiglio grande” solo in presenza di particolari motivi di ordine sociale e politico o per forme di consultazione diretta su temi rilevanti per la vita cittadina.
I consiglieri, dopo il rifiuto del presidente del consiglio, avevano richiesto l’intervento del Prefetto ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del TUOEL. La giurisprudenza ha confermato che spetta al consiglio valutare la legalità della convocazione e l’ammissibilità delle questioni da trattare, tranne nei casi di oggetti illeciti, impossibili o estranei alle competenze dell’assemblea.
Diniego convocazione “consiglio comunale grande”: il parere del Ministero dell’Interno
Nel caso in questione, il Ministero dell’Interno ha concluso che il “consiglio grande”, richiesto secondo gli articoli 17 e 55 del regolamento, non corrispondeva alle caratteristiche del consiglio ordinario disciplinato dall’articolo 39 del TUOEL. Di conseguenza, non era applicabile il potere sostitutivo del Prefetto previsto dal comma 5 dello stesso articolo.
Tuttavia, il Ministero ha suggerito che la questione dovesse essere portata all’attenzione del consiglio comunale, poiché spetta a quest’ultimo valutare l’ammissibilità degli argomenti da trattare. In caso di mancata convocazione del consiglio, il Prefetto potrà intervenire ai sensi dell’articolo 39, comma 5, del TUOEL.
Infine, riguardo alla situazione di pareggio di otto voti contro otto nella conferenza dei capigruppo, si è osservato che, in generale, in caso di parità di voti, la deliberazione è considerata respinta, poiché le delibere richiedono una maggioranza favorevole per essere approvate.
Il testo del parere
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it