decreto-reclutamento-progressioni-orizzontali-verticaliAll’interno del Decreto «reclutamento» c’è una nuova disciplina per le progressioni orizzontali e verticali: ecco le novità.


Il D.L. n. 80/2021, il cosiddetto decreto «reclutamento», riscrive infatti la disciplina delle progressioni economiche e di carriera.

L’art. 3 del decreto dispone la suddivisione dei dipendenti in tre aree funzionali, con l’aggiunta di una quarta definita di elevata qualificazione.

Scopriamone di più.

Progressioni orizzontali e verticali: cosa sono?

Le Progressioni Economiche Orizzontali costituiscono dunque un sistema di avanzamento all’interno di ciascuna categoria. Più di preciso si tratta dell’attribuzione di uno stipendio più alto a parità di prestazioni lavorative. (Maggiori informazioni qui).

Invece le Progressioni Verticali consistono in un percorso di sviluppo professionale, riservato ai dipendenti dell’amministrazione, che prevede il passaggio da una categoria alla categoria superiore e si attua attraverso procedure di selezione interna.

Decreto Reclutamento: nuova disciplina per progressioni orizzontali e verticali

Ma cosa cambia nel nuovo Decreto? E quali sono le novità che interessano da vicino i Dipendenti Pubblici?

Qui di seguito tracciamo in sintesi le novità punto per punto.

Progressioni verticali

Per quanto riguarda la “mobilità verticale” sono previsti adesso percorsi di crescita per il personale della Pubblica amministrazione nell’ambito dei quali sono valorizzate:

  • non soltanto le conoscenze tecniche
  • ma anche le competenze di carattere trasversale (manageriale, gestionale, ecc.) che il dipendente abbia maturato nel corso della propria attività lavorativa.

Per le progressioni tra le aree, il decreto ribadisce l’obbligo dell’adeguato accesso dall’esterno ai posti pubblici (il 50% delle posizioni disponibili).

Per le progressioni verticali non si deve più ricorrere alla riserva nei concorsi pubblici, ma viene attivata una procedura interna comparativa che non richiede il superamento di prove particolari e che si basa sull’analisi di una serie di fattori:

  • la valutazione dell’ultimo triennio
  • l’assenza di procedimenti disciplinari
  • i titoli professionali e di studio (oltre a quello richiesto per l’accesso e gli incarichi attribuiti).

Progressioni orizzontali

Invece, per quel che riguarda la “mobilità orizzontale” potranno esercitare i nulla osta tra amministrazioni soltanto gli enti con una scopertura di organico superiore al 20%, con l’esclusione del personale della scuola, della sanità e di quello in regime di diritto pubblico (sicurezza, magistratura, diplomazia).

Inoltre, all’interno della stessa area, per la progressione orizzontale, va rispettato il criterio della selettività, già presente in passato, ossia, la progressione va riservata ad una quota non superiore al 50% degli aventi diritto.

Tetti di spesa al trattamento economico accessorio

Infine, per quanto riguarda i tetti di spesa relativi al trattamento economico accessorio potranno essere superati secondo criteri e modalità da definire nei contratti collettivi nazionali di lavoro e compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il decreto recepisce cosìl’impegno assunto dal Governo nell’ambito del Patto per l’Innovazione del lavoro pubblico e per la coesione sociale sottoscritto dal Presidente Draghi e dal Ministro Brunetta con i sindacati lo scorso 10 marzo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it