decadenza-consiglieri-comunali-assenteistiEcco alcune indicazioni del Ministero dell’Interno sulla decadenza per i consiglieri comunali che si dimostrano “assenteisti” e non partecipano alle sedute consiliari.


In un parere recente (n. 28716 del 17 ottobre 2023), il Ministero dell’Interno è stato chiamato a valutare la possibile decadenza di un consigliere comunale a causa della sua frequente assenza alle sedute del consiglio.

La situazione specifica coinvolge un consigliere che è stato presente solo a due riunioni su un totale di sedici, senza giustificare la sua assenza in tre di esse. Le motivazioni fornite per le assenze sono state principalmente legate a impegni lavorativi, e in un caso, il consigliere ha dichiarato di essere all’estero da tempo.

Il sindaco ha sollevato interrogativi sulla legittimità di avviare la procedura di decadenza, considerando la generica natura delle giustificazioni date. In risposta, il Ministero dell’Interno ha delineato alcune importanti considerazioni giuridiche e interpretative.

Decadenza per i consiglieri comunali “assenteisti”

Il quadro normativo che regola la decadenza dei consiglieri comunali è definito dall’articolo 43 del decreto legislativo n. 267/2000. Questo articolo demanda agli statuti comunali la definizione delle cause specifiche e delle relative procedure per la decadenza, tutelando il diritto del consigliere a far valere cause giustificative. In altre parole, ogni comune può avere le proprie regole riguardo alla decadenza dei consiglieri comunali.

Tuttavia, in generale, queste regole devono essere rigorose e restrittive, data la responsabilità di rappresentare gli interessi della comunità che i consiglieri detengono. La giurisprudenza ha stabilito che le assenze non devono necessariamente essere giustificate preventivamente e che le giustificazioni possono essere fornite successivamente, anche dopo l’avvio della procedura di decadenza. Spetta al consiglio comunale valutare se le giustificazioni sono fondate e rilevanti.

La decadenza tuttavia è giustificata quando le assenze denotano un disinteresse del consigliere agli impegni assunti con il mandato pubblico elettivo. Inoltre, essa può essere considerata come un cambiamento nella rappresentanza derivante dal voto popolare. Quindi, la valutazione dell’opportunità di procedere con la decadenza è di esclusiva competenza del consiglio comunale.

Un elemento cruciale da sottolineare è che il consigliere comunale ha il diritto di far valere cause giustificative per le sue assenze e di presentare documenti probatori a sostegno delle sue argomentazioni. Questa garanzia è fondamentale per evitare l’abuso del processo di decadenza come strumento di discriminazione contro le minoranze.

Il testo del parere

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Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it