Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Campania, Sezione I, ha recentemente emesso una pronuncia di grande rilevanza riguardante la decadenza di un consigliere comunale assenteista.
Si tratta di un monito per tutti i consiglieri comunali sull’importanza della loro presenza e partecipazione alle attività consiliari, evidenziando che l’assenteismo ingiustificato non è tollerato.
Scopriamo tutti i dettagli di questa recente pronuncia giuridica.
La controversia esaminata dai giudici
La consigliera comunale al centro del caso è stata eletta in un comune in provincia di Caserta. Il consiglio comunale è qui composto da otto consiglieri di maggioranza, il sindaco e quattro consiglieri di minoranza. Nonostante la sua elezione, la consigliera ha accumulato diverse assenze dalle sedute del consiglio, giustificandole in parte con impegni lavorativi e in parte con motivazioni politiche di protesta.
Di conseguenza il presidente del consiglio comunale ha avviato il procedimento di decadenza per non partecipazione alle adunanze consiliari per cinque mesi di fila, e la consigliera ha risposto sostenendo che le sue assenze erano una forma di protesta politica contro la gestione del consiglio, caratterizzata da mancanza di partecipazione e dialogo democratico.
Nonostante le spiegazioni il consiglio comunale ha ritenuto insufficienti le sue giustificazioni, evidenziando che le motivazioni politiche delle assenze non erano contemplate come giustificazioni valide secondo il regolamento del consiglio comunale.
Così il caso è arrivato di fronte ai giudici amministrativi ha impugnato del TAR Campania. Tra le varie motivazioni di ricorso contro la decisione del Comune, la violazione di diverse norme costituzionali e di legge e l’erronea valutazione dei fatti da parte del consiglio comunale.
Scatta la decadenza per il consigliere comunale assenteista
In sintesi il TAR ha respinto il ricorso della consigliera, sottolineando diversi punti chiave:
- assenze non giustificate: le assenze consecutive della consigliera, anche se alcune preannunciate via PEC, non erano sufficientemente motivate. Il TAR ha rilevato che molte assenze non erano state preventivamente comunicate e che solo una comunicazione pubblica su social media era stata fatta in merito a una specifica seduta
- natura della protesta: il Tribunale ha affermato che la protesta politica deve essere esternata chiaramente e preventivamente per poter essere considerata valida. Le assenze non comunicate o giustificate a posteriori non possono costituire una legittima causa di decadenza
- equilibrio democratico: la sentenza ha ribadito l’importanza dell’equilibrio tra la rappresentatività democratica e il funzionamento ordinato del consiglio comunale. L’assenza ingiustificata compromette il funzionamento dell’organo collegiale e viola l’impegno assunto nei confronti degli elettori
- tempestività della contestazione: la consigliera ha sostenuto che la contestazione delle assenze è avvenuta troppo tardi, ma il TAR ha respinto questa eccezione, affermando che non esiste un termine specifico nel Testo Unico degli Enti Locali per la contestazione delle assenze ai fini della decadenza.
La sentenza del TAR Campania ha pertanto confermato la legittimità della delibera comunale, stabilendo un importante precedente per i futuri casi di assenze ingiustificate dai consigli comunali. La decisione sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei consiglieri comunali alle sedute come espressione del loro mandato elettivo e del loro impegno verso gli elettori.
Il testo della sentenza
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it