coronavirus-guida-polizia-nuove-multeArriva un vademecum del Viminale: al dipartimento di Pubblica Sicurezza sono state predisposte le Prime disposizioni operative.


Coronavirus, la guida della Polizia alle nuove multe. La circolare, firmata dal direttore centrale delle specialità della Polizia di Stato (Stradale, Ferroviaria, Telecomunicazioni e Reparti speciali), Armando Forgione, è rivolta alle prefetture, le questure, i Comandi generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Queste sono le prime indicazioni operative per l’uniforme applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.”

Coronavirus: guida della Polizia su nuove multe

Allo scopo di chiarire alcuni dubbi sorti in questa prima fase di applicazione, si forniscono le seguenti precisazioni:

  • Il fac simile dei verbali allegati alla circolare si predispone a scopo illustrativo e per uniformità. Possono però essere utilizzati altri modelli apportando, ove ritenuto opportuno, le integrazioni per renderne il contenuto più aderente alle specifiche istruzioni operative fornite al personale dipendente.
  • Per la Polizia di Stato, gli stampati mod. 352 che sono stati inoltrati a corredo della circolare, possono essere utilizzati anche da Uffici/Reparti diversi dalla Specialità Polizia Stradale, a cui sono stati affidati in carico. Solo in questo caso, la successiva attività di gestione dei verbali si affiderà alle Sezioni di Polizia Stradale, anche se l’accertamento della violazione risulti effettuato da personale dipendente da altri Uffici della Polizia di Stato. Pertanto l’utilizzo di stampati diversi dal modello 352, comporterà, viceversa, che tutte le attività successive alla contestazione e verbalizzazione si metterano in capo direttamente agli Uffici da cui dipende il personale che ha accertato l’illecito.
  • Per quanto riguarda le modalità di pagamento delle sanzioni relative ad accertamenti di violazioni, i proventi relativi sono destinati allo Stato in tutti i casi in cui competente ad emettere l’ordinanza ingiunzione è il Prefetto. E cioè, per tutte le violazioni relative a misure restrittive disposte con DPCM, ai sensi dell’art. 2 del DL 19/2020, qualunque sia il soggetto che ha accertato l’illecito.
  • I proventi delle violazioni da chiunque accertate, invece, sono destinati agli stessi Enti che hanno adottatoi provvedimenti. E le multe dovranno essere pagate con le modalità da essi determinate, sulla base delle leggi regionali o dei regolamenti locali che disciplinano la materia.

A questo link il testo completo della Circolare.

Multe: indicazioni per i cittadini

Ricordiamo invece che la Circolare del Ministero dell’Interno del 27 Marzo chiariva, invece, alcune modalità sanzionatorie che i cittadini dovrebbero tenere a mente.

Violazione senza utilizzo di veicolo

Nello specifico, quando la violazione è commessa senza l’utilizzo di un veicolo

  • è il caso del pedone che circola sulla strada
  • o della persona che è all’interno di una stazione fenoviaria,
  • e di colui che è a bordo di un mezzo di trasporto diverso dal veicolo come definito dall’ articolo 46 CDS, ecc.

la sanzione pecuniaria prevista (da euro 400,00 a  euro 3.000,00) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 400,00.

Si applicano sempre le disposizioni relative al pagamento con riduzione del30%, come previsto dall’art. 202, comma l, CDS quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (la dilatazione del termine di 5 giorni, previsto nel! ‘art.202 CdS, a 30 giorni è stato introdotto dali ‘art. l 08 del DL 18/ 2020 e fino al 31 maggio 2020). La somma da pagare in forma agevolata è di euro 280,00.

Violazione con utilizzo di veicolo

C’è invece maggiorazione in caso di utilizzo di veicoli. Le norme del DL prevedono una maggiorazione delle somme da pagare nel caso in cui la violazione delle misure di contenimento sia effettuata con l’utilizzo di veicoli.

Tale maggiorazione si applica sia nel caso in cui la persona responsabile dell’illecito sia conducente del veicolo, sia nel caso in cui sia semplicemente passeggero dello stesso.

In ragione di tale disposizione, se la violazione è commessa con l’uso di un veicolo, la sanzione da pagare è aumentata fino ad 1/3.

Pertanto, in tali casi, la sanzione pecuniaria prevista (da euro 533,33 a euro 4. 000) ammette il pagamento in misura ridotta (entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione) di una somma pari a euro 533,33.

Anche in tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni relative al pagamento con riduzione del 30% quando il pagamento è effettuato entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale (fino al 31 maggio 2020), come previsto dall’art. 202, comma l, CDS. La somma da pagare in forma agevolata è, perciò, di euro 373,34.

A questo link il testo completo della Circolare del 27 Marzo scorso.

 

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it