Richiesta di convocazione del Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri: disponibile il Parere del Ministero dell’interno sull’applicazione dell’Art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 (TUEL).
I diritti e le prerogative dei consiglieri comunali per l’esercizio del mandato sono stabiliti dal TUOEL, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare, dagli articoli 43 e 44.
Di frequente il Presidente del Consiglio, o chi per esso, è chiamato a pronunciarsi sull’ammissibilità di istanze della minoranza consiliare di richiesta convocazione del Consiglio Comunale.
Con il parere del Ministero dell’Interno, nello specifico, riguarda l’eventuale accoglimento di richiesta di convocazione del consiglio.
Convocazione Consiglio comunale da parte di un quinto dei consiglieri
Il presidente del consiglio comunale non deve ritenersi vincolato a convocarlo esclusivamente quando le richieste vertano su un oggetto manifestamente estraneo alle competenze del collegio oppure su un oggetto illecito od impossibile.
Il consiglio deciderà l’ammissibilità delle questioni da trattare.
Questa è la sintesi della risposta del Ministero dell’Interno ad un quesito in ordine all’applicazione dell’art.39, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, chiedendo se debba essere accolta la richiesta di convocazione del consiglio a norma degli artt.43, comma 1, e 39, comma 2, del TUOEL, sottoscritta da un quinto dei consiglieri, avente ad oggetto l’esame di una interrogazione parlamentare e relativa risposta del governo sui fatti accaduti durante una seduta del consiglio comunale.
Al riguardo, va rilevato che, ai sensi del citato art.39, il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire lo stesso, “in un termine non superiore ai venti giorni”, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti richiesti.
Il testo completo del parere del Ministero dell’Interno
Potete consultare qui il documento completo.
Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane (tratto da interno.gov.it)