congedo-paternita-pubblico-impiegoSarà presto possibile la fruizione dei dieci giorni di congedo di paternità indennizzati al 100% della retribuzione anche per il Pubblico Impiego. Ecco le novità.


Il congedo di paternità di 10 giorni potrà essere fruito anche dai dipendenti pubblici e spetterà anche nei primi due mesi precedenti la data presunta del parto (in luogo dell’attuale concentrazione solo nei cinque mesi successivi alla nascita).

Lo prevede, tra l’altro, lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori.

La storia del congedo di paternità in Italia ha origine con la legge 92 del 2012 che lo introduce in modo sperimentale per il triennio 2013-2015 con una sola giornata obbligatoria per il padre, più due giornate facoltative da godere in alternativa alla madre.

Progressivamente questo diritto risultava esteso temporalmente e strutturalmente, fino ad arrivare con l’ultima Legge di Bilancio a 10 giorni, ma solo per i dipendenti privati.

Per essere operativi per i dipendenti pubblici dovevano intervenire delle norme da parte del Ministero per la pubblica amministrazione che prevedessero l’armonizzazione delle regole.

Le norme attuative di armonizzazione da parte del Ministero per la pubblica amministrazione però non sono ancora state scritte, ma adesso con questo nuovo schema di decreto legislativo le cose potrebbero cambiare.

Ecco quali sono le novità che potrebbero essere introdotte.

Congedo di Paternità anche per il Pubblico Impiego?

Non ci sarà dunque l’intervento del ministero della Pa, come richiesto dalla legge 92/2012, per sbloccare il congedo papà anche nel pubblico impiego.

La via scelta è un’altra, in quanto sarà direttamente il ministero del Lavoro a occuparsi dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2019/1158 UE.

Così si riconoscerà anche ai lavoratori dipendenti del settore pubblico (sinora esclusi) il congedo di paternità.

Esso secondo lo schema normativo in preparazione potrà adesso essere fruito non solo nei cinque mesi successivi al parto (come previsto dalla disciplina attuale) ma anche nei due mesi precedenti la data presunta del parto.

Inoltre in caso di parto plurimo, poi, i giorni raddoppiano: da 10 a 20 giorni lavorativi.

Viene, tuttavia, eliminata la facoltà di scambiare un ulteriore giorno di congedo facoltativo con il congedo obbligatorio della madre (facoltà che consentiva di raggiungere 11 giorni di congedo).

Il provvedimento  che modifica le regole sui congedi parentali – e contiene disposizioni anche di miglior favore rispetto alle previsioni della direttiva europea, sia per quanto riguarda l’età del bambino, sia per quanto concerne la misura delle indennità e la durata del congedo – interviene, tra l’altro, sul testo unico della maternità, inserendovi un articolo dedicato al congedo obbligatorio di paternità della durata di dieci giorni lavorativi.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it