concorso-unico-paArrivano le regole per il Concorso Unico PA: quello che insieme alla «programmazione dei fabbisogni» è uno dei pilastri della riforma del reclutamento nella Pa.


Secondo la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è importante ricordare che non esiste una procedura o un modello di concorso standard valido per il reclutamento di qualunque professionalità. Nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge e dai regolamenti, occorre di volta in volta modulare sia le procedure sia i modelli a cui ricorrere al fine di pervenire alle soluzioni più adatte in relazione alla figura professionale da scegliere.

 

Tenuto conto delle metodologie di reclutamento previste dalla normativa vigente e in particolare dal D.P.R. n. 487 del 1994, il bando di concorso definisce innanzitutto, in relazione alla professionalità da reclutare, quale tipologia di concorso pubblico risulta più adatta tra:

 

a) concorso pubblico per esami;
b) concorso pubblico per titoli;
c) concorso pubblico per titoli ed esami;
d) corso-concorso;
e) selezione mediante lo svolgimento di prove volte all’accertamento della professionalità richiesta.

 

Le selezioni dovranno puntare a «verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze a specifiche situazioni o casi problematici», mandando in soffitta le «prove concorsuali scolastiche o nozionistiche» che finora hanno dominato i concorsi pubblici. Ai candidati potrà essere chiesto anche di preparare atti amministrativi, circolari e simili.

 

Lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata o aggregata, con effettuazione delle prove in ambiti territoriali ampi, è  pratica obbligatoria per le amministrazioni centrali.  E comunque fortemente consigliata per tutte le restanti amministrazioni, dato che consente un’adeguata partecipazione ed economicità dello svolgimento della procedura concorsuale e l’applicazione di criteri di valutazione oggettivi e uniformi, tali da assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti (art. 17, comma 1, lett. c), della legge 7 agosto 2015, n. 124).

 

In allegato il testo completo della direttiva.