concorsi-pubblici-procedimenti-penaliIn una recente sentenza del TAR Lazio si analizza il rapporto tra procedimenti penali in corso e partecipazione a concorsi pubblici.


Ad occuparsene è la pronuncia 11828/2023 del TAR Lazio, Sezione di Roma.

Nel contenzioso in esame il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in quanto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, risultava essere imputato in un procedimento penale per delitto non colposo.

Procedimento per il quale era intervenuta successivamente una irrevocabile sentenza assolutoria.

Vediamo però cosa hanno deciso i giudici amministrativi in questo caso.

Che cosa si intende con procedimento penale in corso?

In primo luogo è fondamentale comprendere la distinzione tra procedimento e processo penale. Quest’ultimo rappresenta soltanto una parte del procedimento penale, che include anche un’ulteriore fase: quella delle indagini preliminari.

Pertanto, quando ci si riferisce al procedimento penale, è essenziale separare la fase iniziale delle investigazioni, gestite dal pm, dalla successiva fase, che si verifica solo se le indagini non si concludono con una richiesta di archiviazione.

Al termine delle indagini preliminari, si possono verificare due situazioni alternative. Se il pubblico ministero ritiene che siano presenti elementi sufficienti, procede richiedendo il rinvio a giudizio. In questo caso, comunica all’interessato il fatto, specificando le norme presumibilmente violate, il luogo e la data della violazione. Solo a questo punto l’indagato viene considerato imputato e, quindi, è in questa fase che si avranno procedimenti penali in corso.

Se, invece, non emergono elementi sufficienti per avviare il processo, si dispone l’archiviazione. In tal caso, il procedimento penale si conclude senza che venga avviato un processo giudiziario.

Concorsi pubblici e procedimenti penali in corso

Si procedeva con l’esclusione perché, al momento della presentazione della domanda, il candidato risultava accusato di ingiuria e minaccia continuata, informazioni che aveva omesso di dichiarare durante la procedura telematica di candidatura.

Anche se il procedimento penale si era concluso con una sentenza di assoluzione, era comunque evidente che alla scadenza del bando il candidato era ancora coinvolto nel processo legale.

Oltretutto, secondo i giudici, è emerso il mancato adempimento dell’obbligo informativo da parte del candidato che ha presentato il ricorso, riguardo alla presenza di un procedimento penale di cui aveva sicuramente conoscenza, considerando la sua partecipazione alle udienze pertinenti.

Secondo il tribunale amministrativo di Roma Capitale, l’omissione dell’adempimento dell’obbligo informativo costituisce pertanto una valida ragione per l’esclusione dalla procedura selettiva.

Inoltre il candidato non ha fornito le informazioni relative alla pendenza di un fascicolo penale nei campi on-line, non rispettando così un obbligo chiaramente specificato nel bando. Quest’ultimo, come nella maggior parte dei bandi, richiedeva che gli aspiranti non avessero accuse, condanne o misure di prevenzione.

In conclusione secondo il TAR è stata dimostrata la “slealtà” del concorrente nella compilazione della domanda: si tratta di un motivo sufficiente per renderlo incompatibile con la procedura selettiva e eventuali ruoli successivi all’assunzione. 

Il testo completo della sentenza

Qui trovate il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it