comuni-siciliani-corte-costituzionale-esperti-sindacoComuni Siciliani: l’analisi della Sentenza della Corte Costituzionale che ha bocciato la Norma sugli Esperti del Sindaco, curata dal Dottor Luciano Catania.


L’esercito dei professionisti pronto a soddisfare le esigenze degli amministratori locali non sbarcherà nei Comuni ed i “nostri” non arriveranno.

Le aspettative degli amministratori locali, ed ancor più degli stessi professionisti, ingenerate dalle novità introdotte dalla Legge regionale siciliana 17 febbraio 2021, n. 5 di modifica dell’art. 14 della L.r. n. 7/1992, sono destinate a rimanere deluse.

Comuni Siciliani: Corte Costituzionale boccia la Norma su Esperti del Sindaco

La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 marzo 2022 n. 70, ha bocciato la possibilità di conferire poteri gestionali agli esperti nominati fiduciariamente dai Sindaci.

Il primo cittadino torna, quindi, a potere conferire l’incarico di esperto esclusivamente per le attività connesse con le materie di sua competenza e non potrà supplire alle carenze di specifiche professionalità all’interno del Comune con incarichi prettamente fiduciari.

Un esercito di informatici, avvocati e commercialisti erano già pronti a correre in aiuto dei primi cittadini, per realizzare gli obiettivi del mandato elettorale. Assieme a seri professionisti e quotati consulenti, avevano riscaldato i motori anche politici “trombati” e portaborse delusi.

La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima questa figura di soggetti bifronte, un po’ assessori ed un po’ tecnici.

La legge regionale sugli esperti

A differenza di quanto ormai avviene per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, la legge regionale sugli esperti non parla di selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

Il legislatore regionale aveva immaginato l’immissione di professionisti che, senza un rapporto di pubblico impiego, avrebbero lavorato fianco a fianco (o in sostituzione) di responsabili e dirigenti, espletando le attività che questi non sono in grado di svolgere.

Ovviamente la sottoscrizione del provvedimento finale, con relativa assunzione della piena responsabilità, rimaneva in capo ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa, con il potere di impegnare l’Ente verso l’esterno.

Le motivazioni espresse dalla Consulta

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 70/2022, ha bocciato la nuova versione dell’art. 14 della L.r. n. 7/1992 chiarendo che la prevista possibilità di conferimento dell’incarico di esperto del Sindaco, in virtù di un legame fiduciario con quest’ultimo, a supporto della (e, inevitabilmente, con influenza sulla) attività gestionale non rispetta il principio di separazione tra politica e amministrazione e non appare ragionevole con specifico riferimento al difetto di selezione comparativa nell’identificazione dell’incaricato. Ciò considerato che, in generale, quest’ultima non ammette ingerenze di carattere politico, unica eccezione essendo dettata, appunto, dall’esigenza che alcuni incarichi siano attribuiti a soggetti individuati intuitu personae, ossia con una modalità che mira a rafforzare la sintonia con l’organo politico (sentenza n. 104 del 2007).

L’individuazione dell’esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa spetta al legislatore, con il limite previsto dall’art. 97 della Costituzione e, quindi, con l’impossibilità di compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l’imparzialità della pubblica amministrazione (sentenza n. 108 del 2015).

La scelta del legislatore regionale, pertanto, è stata giudicata oltre la linea di demarcazione a salvaguardia del principio d’imparzialità, tracciata tra l’attività svolta dal Sindaco con il supporto degli esperti, da un lato, e quella esercitata dagli organi burocratici, cui spetta la funzione di amministrazione attiva, dall’altro.

Le altre previsioni della normativa regionale sono legittime

La Corte Costituzionale, invece, ritiene che le altre previsioni della normativa regionale sugli esperti del Sindaco siano legittime.

La mancata applicazione della procedura di comparazione selettiva si giustifica «nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione» (sentenza n. 7 del 2011), confinata al solo supporto del Sindaco.

La qualificazione del personale è adeguatamente assicurata dal requisito della laurea, ordinariamente prevista, ed eventualmente dalla documentata professionalità richiesta.

Per quanto riguarda la nomina di esperti a soggetti in quiescenza, la Corte Costituzionale ritiene applicabile il divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 e, pertanto, i pensionati possono essere incaricati solo a titolo gratuito, rispettando i limiti di quelli a titolo oneroso. La norma non dice nulla sull’enorme mole di esperti a titolo gratuito che i Sindaci hanno intanto nominato.

Allo stesso soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi di esperto. L’incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse.

Nulla si dice in merito alla compatibilità di questa tipologia di incarichi, con il ruolo di dipendente della pubblica amministrazione presso altro Ente. Si presume che anche un dipendente pubblico possa assumere un incarico di esperto, rispettando la normativa dettata dal D.Lgs. n. 165/2001.

La Sentenza della Corte Costituzionale

A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.

 


Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna