Ecco alcune utili indicazioni in merito alla composizione e alle competenze della commissione comunale per la toponomastica.
Il Ministero dell’Interno ha recentemente emesso il Parere 31688/2023, rispondendo a una richiesta della segretaria generale di un Comune riguardo alla validità del decreto sindacale che istituiva la commissione per la toponomastica.
Ecco qual è stata la risposta del dicastero.
Competenze della commissione comunale per la toponomastica
Il parere ministeriale chiarisce che la commissione in questione, composta da membri esterni al consiglio comunale e designati dai singoli gruppi consiliari, non può essere assimilata alle commissioni permanenti o speciali previste dagli statuti e regolamenti comunali. La commissione per la toponomastica, nata da una prassi consolidata, non trova fondamento nelle disposizioni legislative che regolamentano le commissioni consiliari.
Il Ministero sottolinea che, contrariamente alle commissioni consiliari, la competenza per la costituzione della commissione per la toponomastica è in capo alla giunta comunale. Questo principio è stato ribadito attraverso la circolare MI.A.C.E.L. n.10 dell’8 marzo 1991, che specificava che gli atti deliberativi in materia di toponomastica rientrano nella competenza esclusiva della giunta comunale.
Nonostante l’abrogazione della legge n.142/1990, il Ministero ritiene ancora valido l’indirizzo fornito dalla circolare, in quanto l’articolo 32 di detta legge è sostanzialmente confluito nell’articolo 42 del d.lgs. n.267/2000, riguardante le attribuzioni dei consigli comunali.
In risposta alla questione sull’annullabilità del decreto sindacale, il Ministero precisa che non ha il potere di controllare gli atti degli enti locali, e eventuali violazioni di legge devono essere contestate nelle sedi competenti.
Tuttavia, viene evidenziato che l’annullabilità di un provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge è prevista dall’articolo 21-octies della legge n.241/1990.
Il Ministero conclude suggerendo che lo statuto comunale debba prevedere la commissione per la toponomastica conformemente all’articolo 6, comma 2, del d.lgs. n.267/2000, e che il suo funzionamento possa essere disciplinato attraverso il regolamento di cui all’articolo 7 dello stesso decreto legislativo.
Il testo completo del parere
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it