collaborazioni coordinate PAStop ai rapporti di collaborazione nelle amministrazioni pubbliche. Rafforzata la stretta, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del precariato all’interno delle PA, contro l’utilizzo dei contratti di collaborazione già parzialmente introdotta con il Dlgs 81/2015.


 

Dal 1° gennaio 2018 le collaborazioni che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro non potranno essere più stipulate dalle amministrazioni pubbliche anche se il loro abuso non comporterà, a differenza di quanto previsto con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, la conversione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il Governo prova in questo modo a porre fine ad una spiacevole consuetudine che ha visto in questi ultimi decenni un sempre maggiore ricorso a forme contrattuali di natura precaria anche nel pubblico impiego. La misura si abbina all’abolizione dei voucher per il lavoro accessorio, uno strumento anch’esso abusato nelle amministrazioni pubbliche.

 

Per le amministrazioni rimane ferma la possibilità, già ammessa nel regime attuale, di conferire – per esigenze cui non è possibile far fronte con personale in servizio – incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo a esperti di particolare e comprovata specializzazione (anche universitaria) in presenza di determinati presupposti di legittimità. Tali presupposti restano quelli attualmente individuati ai sensi dell’articolo 7, co. 6 del Dlgs 165/2001 il quale legittima il ricorso a tali contratti ove : a) l’oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione abbia preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione abbia natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

 

Viene meno l’obbligo di determinare il luogo della collaborazione e specifica che le esigenze che giustificano il ricorso a incarichi individuali, alle quali le amministrazioni non possono far fronte con il personale in servizio, devono essere esigenze “specifiche”. Analogamente, il ricorso a tali contratti, come avveniva per le vecchie Co.co.co, è escluso per lo svolgimento di funzioni ordinarie e l’utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che le dispone.

 

Resta comunque salva per gli enti pubblici di ricerca la disciplina speciale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 che sottrae dal controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti e i contratti, stipulati dagli enti pubblici di ricerca.