Recentemente, la Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti riguardo alla compatibilità tra il lavoro di  dipendente pubblico e il secondo lavoro, inteso come incarichi extraistituzionali.


La sentenza 9801/2024, nel caso specifico, si occupa di un lavoratore di uno dei comparti del pubblico impiego che, in parallelo, ricopriva la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa sociale.

Scopriamo dunque qual è stata l’interpretazione dei giudici della Suprema Corte.

Incarichi extraistituzionali e normativa di riferimento

L’articolo 60 del D.P.R. n. 3/1957 stabilisce un divieto di incompatibilità per i pubblici dipendenti che assumano incarichi in enti privati. Tuttavia, l’articolo 61 dello stesso decreto prevede delle eccezioni per le cariche sociali in società cooperative, permettendo, di fatto, l’accettazione di tali ruoli senza configurare incompatibilità assoluta. Nonostante ciò, la Corte di Cassazione ha precisato che questa deroga non elimina l’obbligo di richiedere l’autorizzazione al proprio datore di lavoro.

Obbligo di autorizzazione e principio di esclusività

La sentenza mette in evidenza che, sebbene un incarico gratuito in una cooperativa sociale non comporti automaticamente un’incompatibilità, è fondamentale ottenere l’autorizzazione dal proprio superiore. Questo requisito si basa sull’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, che enfatizza l’obbligo di esclusività nel pubblico impiego, in linea con l’articolo 98 della Costituzione, il quale stabilisce che i pubblici dipendenti devono servire esclusivamente la Nazione.

Applicazione nel settore sanitario

Nel settore della sanità, le regole sono ancora più rigorose. L’articolo 4, comma 7, della Legge n. 412/1991, richiamato dall’articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001, specifica che i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale non possono esercitare altre attività o detenere partecipazioni in imprese che possano generare conflitti di interesse. Pertanto, l’assenza di comunicazione e autorizzazione dell’incarico extraistituzionale può portare a sanzioni disciplinari.

Conseguenze della mancata autorizzazione

La mancanza di autorizzazione per svolgere un incarico extraistituzionale non è priva di conseguenze. La Corte sottolinea che un pubblico dipendente che accetti una carica sociale senza la necessaria approvazione del datore di lavoro può incorrere in responsabilità disciplinare. Questo approccio garantisce la compatibilità tra le funzioni pubbliche e gli incarichi esterni, mantenendo l’integrità e la trasparenza del servizio pubblico.

Il giudizio della Cassazione sul “secondo lavoro” per il dipendente pubblico

In sintesi, anche se l’assunzione di ruoli in una cooperativa sociale può essere consentita senza configurare un’incompatibilità assoluta, è imprescindibile richiedere e ottenere l’autorizzazione al proprio datore di lavoro. La normativa in vigore mira a salvaguardare la correttezza e l’esclusività del servizio pubblico, proteggendo al contempo i dipendenti da potenziali conflitti di interesse.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.