In un recente orientamento applicativo, il CFL 206, l’Aran fornisce alcune indicazioni in merito al calcolo degli arretrati per i dipendenti comunali a seguito dell’entrata in vigore del nuovo CCNL.
Lo scorso 16 novembre è arrivata, come oramai risaputo, la sottoscrizione definitiva del nuovo contratto dedicato al personale del comparto Funzioni Locali.
Il rinnovo riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni. Ricordiamo che il nuovo contratto ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato negli ultimi mesi del 2022.
Si ricorda che gli arretrati medi sono pari a circa 1.727,63 euro. Pertanto le somme da assegnare al comparto degli enti locali vanno da 1.565 a 2.900 euro a seconda della posizione economica e del calendario.
L’ammontare complessivo dell’erogazione degli arretrati per ciascun lavoratore dipenderà dalla posizione economica di ogni soggetto.
Scopriamo nello specifico quali sono state le indicazioni fornite dall’Aran (Agenzia Rappresentanza Negoziale Pubbliche Amministrazioni) in questo recente parere.
Calcolo arretrati dipendenti comunali: il parere dell’Aran
Questo è il quesito posto all’Aran:
Gli arretrati contrattuali di cui alla Tabella D allegata al CCNL 16.11.2022, spettano a tutti i dipendenti che erano in servizio nel triennio 2019-2021, anche se cessati prima della sottoscrizione definita del nuovo CCNL?
Qui di seguito la risposta completa.
Come disposto dall’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”.
Gli stipendi tabellari, per effetto di quanto indicato all’art. 76, comma 1, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla Tabella D (allegata in calce al CCNL) con le decorrenze retroattive stabilite. Pertanto si conferma che gli incrementi tabellari in esame, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti che risultino cessati dal servizio al momento in cui si dà applicazione al CCNL, ma che erano in servizio nel periodo antecedente alla definitiva sottoscrizione del CCNL coperto dagli incrementi.
Pertanto aumenti e arretrati devono essere garantiti anche ai dipendenti non più in servizio al 17 novembre 2022 (data da cui decorrono gli effetti del nuovo contratto), ma che si trovavano in servizio nel periodo antecedente alla firma (vale a dire il triennio 2019-2021).
Gli arretrati da corrispondere vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio. Gli incrementi spettano inoltre indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).
Lo scorso novembre, infine, sul sito dell’Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali G.B. Vighenzi è stato messo a disposizone un file di calcolo in formato excel, elaborato dal Segretario Comunale Dott. Carlo Piscitelli. Il foglio di lavoro excel è disponibile qui.
Il testo completo del parere Aran
Qui potete consultare il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
non ci sono parole se non si applica dopo 4 anni dalls scafenza del ccnl quanto stabilito dalls Legge dell’attuale Governo la tassazione separata degli arretrati spettanti senza il cumulo dello stipendio tabellare…. dopo oltre 20 anni all’entrata dell’euro gli stipendi medi degli italiani sono tra i più bassi in Europa….. di cosa vogliamo parlare?….
Ma gli aumenti del contratto di lavoro quando verranno ricalcolati con gli arretrati sulla pensione… speriamo della fine del millennio…che schifo, Vergogna e pietà…
Categoria C6 preso un Comune, in pensione dall’1-1-2020. Mi hanno chiesto la dichiarazione dei redditi del 2019, 2020, 2021 che ancora non ho fornito. Mi hanno risposto che se non ottemperò non mi daranno un centesimo. E così?