buoni-pasto-segretari-comunali-provincialiUn recente parere dell’Aran, l’AFL 66, chiarisce alcuni aspetti della disciplina dei buoni pasto nel comparto delle Funzioni Locali e, in modo particolare, per i segretari comunali e provinciali.


Uno degli argomenti più “caldi” in assoluto riguardanti i dipendenti pubblici è senz’altro quello del diritto ai buoni pasto. Si tratta infatti di un argomento che spesso è finito nelle aule di tribunale, come accaduto la scorsa primavera con un caso analizzato dalla Corte di Cassazione.

Tuttavia i contratti di lavoro pubblico sono abbastanza chiari sulle regole da seguire: ad esempio, secondo il nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto lo scorso novembre gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Maggiori informazioni sono disponibili in questo approfondimento.

Ma quali sono le regole che valgono in particolare per i segretari comunali e provinciali? A quali condizioni maturano il diritto al buono pasto?

Risponde a questi interrogativi il recente parere dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) AFL 66.

Quali sono le condizioni di maturazione del buon pasto per i segretari comunali e provinciali?

Come noto, sul tema specifico delle modalità di maturazione del buono pasto, l’ultimo CCNL dell’Area Funzioni Locali, siglato in data 17/12/2020 e rivolto anche ai Segretari comunali e provinciali, non dispone nulla di nuovo. Per questo motivo sono rimaste in vigore le disposizioni contrattuali contenuti negli artt. 34 del CCNL del 23/12/1999 e 51 del CCNL del 16/05/2001, che si limitano a subordinare l’attribuzione del buono pasto alla condizione che, secondo le regolamentazioni adottate dai singoli enti, per ogni giornata lavorativa si presti servizio anche nelle ore pomeridiane.

In particolare all’art. 51 del CCNL 16/05/2001, si prevede che “Il segretario ha titolo, secondo le direttive adottate dai singoli enti per il restante personale, ad un buono pasto per ogni giornata in cui prestino servizio anche nelle ore pomeridiane”, ragione per cui si ritiene che al Segretario spetti il buono pasto secondo la disciplina disposta dall’Ente per il restante personale.

Il testo completo del parere dell’Aran

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it