Bonus Baby Sitting 2020: come funziona? Ecco tutte le indicazioni utili in merito.
Con messaggio n. 1465 l’INPS comunica che è online la procedura di compilazione e invio delle domande per il bonus baby sitting.
Questo beneficio può essere richiesto in alternativa al congedo COVID-19 e può essere fruito dalle seguenti categorie di lavoratori:
- dipendenti di aziende private, lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS (entro il limite massimo di 600 euro);
- lavoratori dipendenti del settore sanitario (pubblico o privato accreditato), nonché personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (entro il limite massimo di 1000 euro).
Bonus Baby Sitting 2020: come funziona?
Il bonus viene erogato dall’INPS, previa domanda da inoltrarsi in via telematica, accedendo al servizio online tramite le credenziali PIN, SPID, CIE o CNS.
Qualora gli interessati non siano in possesso di queste credenziali, è possibile accedere al servizio in modalità semplificata, per compilare e inviare la domanda online, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o email subito dopo la relativa richiesta.
Fatta salva la possibilità di inviare la domanda di bonus baby-sitting con modalità semplificata, per la successiva fase dei pagamenti tramite Libretto Famiglia bisogna essere in possesso del PIN dispositivo.
In alternativa, è possibile richiedere il bonus
- tramite i patronati o il Contact center dell’Istituto,
- telefonando al numero 803 164 da rete fissa (gratuitamente)
- oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai gestori). Anche in questo caso è possibile avvalersi del servizio in modalità semplificata, comunicando all’operatore la sola prima parte del PIN.
Il messaggio, inoltre, fornisce informazioni sulla modalità di compilazione della domanda e le istruzioni per fruire della somma disponibile sul Libretto Famiglia.
Bonus baby-sitting per figli minori di 14 anni: a questo link le indicazioni dell’INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it