Bando “Rigenerazione Urbana” e approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024: alcuni chiarimenti arrivano da una risposta al quesito di un Ente, curata dal Dottor Andrea Bufarale.
Questo Comune parteciperà come capofila al bando “rigenerazione urbana”. Le domande scadono il 31 marzo ma entro quella data non avremo approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024. Per la partecipazione può essere sufficiente l’inclusione delle opere nel piano triennale delle opere pubbliche?
a cura di Andrea Bufarale
Bando “Rigenerazione Urbana” e approvazione Bilancio di Previsione 2022/2024
Il bando segnalato cosiddetto “rigenerazione urbana” nasce dall’art. 1, commi 534–542, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) e prevede che la richiesta di contributo, da presentarsi entro il termine perentorio del 31 marzo 2022, deve contenere i seguenti elementi (comma 536):
- la tipologia dell’opera;
- il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori ed informazione relative al CUP e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera;
- in caso di comuni in forma associata, l’elenco dei comuni che fanno parte della forma associativa;
Il successivo D.M. 21 febbraio 2022, che ha approvato il modello della domanda, ribadisce all’art. 5 che ai fini della ammissibilità della domanda sono richiesti gli stessi elementi sopra elencati.
Nulla pertanto è prescritto, nello specifico, per quanto concerne i documenti di programmazione dell’Ente.
A tale proposito si può fare riferimento alle FAQ predisposte al riguardo dal Ministero dell’Interno (rese pubbliche da ANCI), nelle quali viene evidenziato che:
- nel caso di comuni in forma associata, al Comune Capofila sarà richiesta il rispetto della legislazione vigente nazionale in materia di programmazione: lo stesso dovrà pertanto inserire, se previste, anche le opere che saranno realizzate nei territori di altri enti territoriali nei propri documenti di programmazione, documenti che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione (FAQ n. 10);
- ai fini dell’ammissibilità della domanda è necessario che l’opera sia ricompresa entro la data di assegnazione del contributo all’interno del Piano Triennale delle opere (OO.PP) ovvero all’interno del D.U.P laddove previsto e presente nell’elenco annuale dei lavori (FAQ n. 16);
- il comune capofila, tenuto al rispetto della legislazione vigente nazionale e comunitaria, deve rispettare il dettato del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 in particolare per quanto riguarda la programmazione e la gestione di tutte le risorse ricevute in quanto unico assegnatario, e dovrà inoltre inserire, se previsto, anche le opere che saranno realizzate nei territori di altri enti territoriali nei propri documenti di programmazione, che dovranno essere coerenti con il proprio bilancio di previsione (FAQ n. 16).
Dalle indicazioni contenute nelle suddette FAQ deriva quindi che la previsione dell’intervento (o degli interventi) all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche e del DUP 2022/2024 e la coerenza di tali documenti programmatori con il bilancio di previsione non sono richieste ai fini della presentazione della domanda, ma dovrà sussistere entro la data di assegnazione del contributo da parte del Ministero, che ha tempo fino al 30 giugno 2022 per definire l’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune (comma 537, L. 30 dicembre 2021, n. 234).
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]