assenze-covid-ricovero-ospedalieroUn parere del Dipartimento della Funzione Pubblica risponde al seguente interrogativo: le assenze per malattia dovuta a Covid risultano ancora equiparabili al ricovero ospedaliero?


In molti si chiedono se la cessazione dello stato di emergenza, avvenuta a marzo dello scorso anno, influisca sulle assenze per malattia da Covid.

A fare chiarezza sulla materia è stato il parere 415/2022, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che fornisce alcune utili indicazioni sull’argomento in un periodo in cui la recrudescenza del Covid potrebbe far emergere situazioni e problematiche di vario tipo per i lavoratori.

Assenze per Covid: valgono ancora come ricovero ospedaliero?

Il Dipartimento della Funzione Pubblica fa riferimento, nel suo parere, alla nota protocollo n. 116/AA/1 del 24 giugno 2022.

Secondo la normativa in vigore, il comma 1 dell’articolo 87 del decreto legge n. 18 del 2020, dispone che “Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto…”.

Si tratta di una normativa che, nonostante la cessazione dello stato di emergenza, intervenuta in data 31 marzo 2022, dello stato di emergenza per effetto del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, non è decaduta.

Benché sia intervenuta la cessazione dello stato di emergenza, disposta – come detto – con il sopra richiamato decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, deve comunque confermarsi che la disposizione in argomento risulta ancora vigente, in quanto non abrogata o modificata dal citato decreto legge n. 24, né da altre fonti normative.

Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto.

Peraltro, la vigenza del comma 1 dell’articolo 87 si desume anche dalla circostanza che, a differenza del comma 2, esso non è ancorato, come termine di durata, alla fine della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica decretato alla data del 31 marzo 2022.

Di conseguenza, allo stato attuale, il periodo trascorso in malattia dovuta a Covid-19 è ancora equiparabile al ricovero ospedaliero.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it