Perdurare dell’Assenza per Malattia, licenziamento dipendente è illegittimo? Ecco quanto emerge dalla sentenza n. 31763/2018 della Sezione lavoro della Cassazione.
Nel caso di specie, l’Atac, l’Azienda per i Trasporti del Comune di Roma, ha deciso di licenziare per giustificato motivo oggettivo una sua dipendente, autista degli autobus di linea della capitale, che in circa 2 anni e mezzo aveva effettuato ben 157 giorni di assenza.
Brevi ma ripetuti periodi di malattia, spesso a ridosso delle festività o del giorno di riposo e sempre comunicati all’ultimo momento.
Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?
Il giudizio della Cassazione
Sarebbe legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente – ed a lui imputabile – in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.
La contraria opinione (che sembra condivisa in un passaggio della motivazione della pronuncia della Corte di Cassazione 18678/ 2014 ), secondo cui sarebbe legittimo il licenziamento intimato per scarso rendimento dovuto essenzialmente all’elevato numero di assenze ma non tali da esaurire il periodo di comporto, si pone in contrasto con la consolidata e costante giurisprudenza di legittimità, cui va data continuità, che a partire da Cass. Sez. Un. n. 2072/1980, ha sempre statuito che, anche in ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo, ai sensi della legge n. 604 del 1966 art. 3, ma può esercitare il recesso solo dopo che si sia esaurito il periodo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità (tra le altre Cass. n. 16582/ 2015; Cass. 31.1.2012 n. 1404).
Il licenziamento intimato al dipendente per il perdurare delle assenza per malattia prima del superamento del periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva, o in assenza fissato secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa posta dall’articolo 2110 del codice civile. Le assenze dal lavoro, anche se costanti e ripetute sistematicamente nel tempo, non possono essere perciò valutate in un’ottica di scarso rendimento, che giustificherebbe un licenziamento per giustificato motivo oggettivo.