L’ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo – per la quale l’art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modifiche, nella legge 11 novembre 1983 n. 638, prevede la decadenza (in varia misura) del lavoratore medesimo dal diritto al trattamento economico di malattia – non coincide necessariamente con l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore – pur presente in casa – che sia valsa ad impedire l’esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale.
Il lavoratore dipendente, sia pubblico che privato, il quale abbia dichiarato al datore di lavoro la propria malattia e che, quindi, non si sia presentato sul posto di lavoro, ha l’obbligo di essere reperibile nell’indirizzo abituale o, se diversa, nell’abitazione eventualmente indicata nel certificato medico. L’obbligo di reperibilità sussiste per tutto il corso della malattia, dal primo all’ultimo giorno, compresi i sabati. Nello specifico per i dipendenti statali e quelli degli enti locali della P.A le fasce orarie di reperibilità vanno dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:0. Per i dipendenti privati invece la visita fiscale può avvenire dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Per i dipendenti pubblici, il medico fiscale è inviato direttamente dal dirigente dell’Amministrazione: in generale, il dirigente richiede la visita fiscale contemperando l’esigenza di risparmio di spesa pubblica con la lotta all’assenteismo. Attualmente i dipendenti pubblici possono beneficiare dell’esenzione dall’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite fiscali, se assenti per malattia, solo nei seguenti casi:
- Patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- Infortunio sul lavoro Inail
- Malattie professionali Inail, per le quali è stata riconosciuta la Causa di Servizio
- Stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta
Inoltre, come affermato dall’ARAN l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983, stabilisce che “qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
Tale disposizione ha carattere generale, potendo trovare applicazione sia nei confronti dei lavoratori pubblici sia nei confronti dei lavoratori privati, e non è stata interessata dagli effetti dell’art. 69, comma 1 del D. Lgs. 165/2001 che riguarda, invece, le sole disposizioni legislative o regolamentari concernenti esclusivamente il rapporto di lavoro pubblico.
Pertanto, l’art. 5, comma 14, della L. 638/1983 deve ritenersi ancora applicabile.
Naturalmente, l’applicazione di detta sanzione, che ha la sua fonte nella legge, non esclude la possibilità di aprire anche un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente per violazione degli obblighi contrattuali