Assegno di ricollocazione, come si ottiene ? Ecco una nota esplicativa dell’ANPAL.


Una nota dell’Anpal spiega che da ieri è entrato a regime dopo il periodo di sperimentazione l’assegno di ricollocazione, come si ottiene per i disoccupati? Ecco le modalità operative. Debutta finalmente l’assegno di ricollocazione. Da ieri è partita ufficialmente la seconda fase della nuova misura per agevolare il ritrovo dell’impiego da parte dei lavoratori disoccupati dopo un ritardo di alcuni mesi rispetto all’originaria tabella di marcia. Nè da notizia l’Anpal con un comunicato nel proprio sito istituzionale.

 

La misura di politica attiva introdotta dalla riforma Jobs act si rivolgerà per ora ai soli disoccupati percettori di Naspi da almeno quattro mesi; per le ulteriori due categorie “aggiunte” dall’ultima legge di bilancio – cioè i beneficiari del reddito d’inclusione (Rei) e i lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione aziendale (art. 24 del dlgs n. 148/2015) sottoscritti in casi di riorganizzazione o crisi aziendale al fine di limitare i licenziamenti a fine cassa integrazione – occorrerà attendere la pubblicazione di un decreto ministeriale che ne regoli tali aspetti.

 

Il funzionamento

 

L’Anpal spiega che sarà la stessa Agenzia ad individuare i soggetti potenzialmente beneficiari dello strumento (che resta facoltativo per il disoccupato). Il sistema informativo unitario Anpal invierà una comunicazione contenente una breve descrizione dell’Adr e il collegamento (link) al portale Anpal dove il disoccupato potrà richiedere l’assegno scegliendo anche la sede operativa del soggetto erogatore dei servizi di assistenza alla ricollocazione e fissando con questa un appuntamento.

 

In alternativa, la richiesta può essere fatta, sempre in via telematica, tramite Patronati convenzionati con l’Anpal (a partire dal 28 maggio 2018); oppure rivolgendosi direttamente al centro per l’impiego competente. La richiesta è infatti facoltativa per il disoccupato. Una volta presentata la domanda il centro per l’impiego avrà sette giorni per verificare l’assenza della fruizione di altre misure di politica attiva incompatibili con l’Adr, e quindi dare luce verde al rilascio dell’assegno. Decorsi inutilmente gli otto giorni, l’Adr s’intende rilasciato con la regola del silenzio-assenso. Una volta ottenuto l’assegno il beneficiario ha l’onere di recarsi presso il soggetto erogatore per il primo appuntamento; nei successivi 14 giorni è perfezionato il «programma di ricerca intensiva» e viene assegnato un tutor.

Profilo di occupabilità

 

L’Adr, che non è erogato al disoccupato ma all’ente che eroga il servizio di assistenza, dipende da due fattori: livello di occupabilità della persona (fissato dalla sua profilazione: maggiore è la distanza delle persona dal mercato del lavoro e maggiore sarà l’assegno e, quindi, più forte il sostegno per reinserirsi); tipo di contratto di lavoro ottenuto (quelli a termine o a tempo parziale per un orario di lavoro inferiore al 50% valgono meno). I valori minimi e massimi che si possono ottenere, combinando i criteri oscillano da 250 fino a 5 mila euro. L’Adr sarà riconosciuto al buon esito occupazionale in due ratei semestrali di pari importo nel caso di contratto a tempo indeterminato o in unica soluzione nel caso di assunzione a termine. E sarà revocato, secondo percentuali variabili dal 50 al 100% in caso di mancata conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto. Nei casi di mancato raggiungimento dell’esito occupazione sarà comunque erogata una quota fissa denominata Fee4services il cui valore massimo è di 106,50 euro.