aprire-partita-iva-dipendenti-pubbliciNel panorama lavorativo italiano, la possibilità per i dipendenti pubblici di avviare un’attività con Partita IVA è un argomento che solleva diverse questioni e complessità.


Mentre i lavoratori del settore privato, in determinate circostanze, possono intraprendere un’attività autonoma, la situazione per i dipendenti della Pubblica amministrazione è più delicata e regolamentata.

Che cosa si intende con Partita IVA?

La Partita IVA, acronimo di Partita Individuale di Identificazione Fiscale, è un codice numerico che identifica fiscalmente una persona fisica o giuridica che svolge un’attività economica, indipendentemente dalla sua natura (commerciale, artigianale, professionale, etc.). Nello specifico è rappresentato da 11 cifre che identificano univocamente gli operatori che intendono svolgere un’attività economica nel territorio dello Stato.

Essa è utilizzata per scopi fiscali e amministrativi e viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate italiana. La Partita IVA è fondamentale per la dichiarazione dei redditi, l’emissione e la ricezione di fatture e per l’adempimento di tutte le altre obbligazioni fiscali e contabili previste dalla legge.

I soggetti che possono avere una Partita IVA risultano suddivisi in due categorie:

  • Persone Fisiche: individui che svolgono un’attività economica in proprio, come liberi professionisti, imprenditori individuali, artigiani, lavoratori autonomi, etc.
  • Persone Giuridiche: aziende, società di persone (come le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice) e società di capitali (come le società per azioni e le società a responsabilità limitata) che operano nell’ambito commerciale o professionale.

Oltre a queste due categorie principali, ci sono anche alcune entità non commerciali che possono essere dotate di Partita IVA per specifici scopi fiscali o amministrativi, come ad esempio le associazioni, le fondazioni e gli enti senza scopo di lucro.

Le incompatibilità stabilite dalla normativa

L’articolo 53 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (T.U.P.I.) stabilisce una serie di incompatibilità per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto specificato dall’articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957. Questo articolo chiarisce che i dipendenti pubblici non possono impegnarsi in attività commerciali, industriali o professionali, né assumere incarichi presso privati o accettare cariche in società a scopo di lucro, a meno che non siano nomine riservate allo Stato e autorizzate dal ministro competente.

Tali restrizioni sono strettamente legate alla natura dei compiti affidati ai dipendenti pubblici, che comportano specifici doveri e responsabilità non presenti nel settore privato.

Tuttavia, esistono delle situazioni in cui un dipendente pubblico può aprire una Partita IVA, sebbene con notevoli limitazioni e condizioni specifiche.

Aprire la Partita IVA per i dipendenti pubblici: ecco quando si può e quando no

Innanzitutto, i dipendenti pubblici con contratto part-time possono avviare un’attività con Partita IVA, a patto che il loro orario di lavoro non superi le 18 ore settimanali (50% dell’orario full-time).

Un’altra eccezione riguarda gli insegnanti delle scuole pubbliche, che possono aprire Partita IVA per svolgere attività professionali parallele all’insegnamento, purché non interferiscano con i loro doveri di docenti e vengano esercitate al di fuori dell’orario scolastico.

Per i dipendenti pubblici che non rientrano strettamente nelle categorie sopra menzionate è possibile comunque ottenere l’autorizzazione per aprire una Partita IVA solo se rispettano determinati requisiti e condizioni.

Si sottolinea che per i dipendenti pubblici a tempo pieno l’esclusività del rapporto di lavoro rappresenta una regola ferrea: non si consente di avviare un’attività imprenditoriale o professionale in parallelo al proprio impiego pubblico.

Tuttavia, per i dipendenti pubblici a tempo parziale la situazione è diversa. In questo caso, non essendo vincolati dall’esclusività, possono avviare un’attività autonoma, purché rispettino le condizioni e ottenendo l’autorizzazione preventiva dall’Amministrazione di appartenenza.

L’attività svolta, in sintesi:

  • non deve generare conflitto di interessi con il lavoro presso la Pubblica amministrazione
  • non deve interferire con l’orario di lavoro stabilito e deve essere esercitata al di fuori di questo
  • e deve avere un carattere temporaneo e non deve compromettere le funzioni svolte per conto della Pubblica amministrazione.

È importante sottolineare che spetta all’ente datore di lavoro valutare se vi sia un conflitto di interessi nel caso di dipendenti pubblici a tempo pieno che desiderano avviare un’attività autonoma. Se si rileva tale conflitto l’autorizzazione per l’apertura della Partita IVA non risulterà concessa.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it