ape social  --Gli anticipi pensionistici contenuti nella legge di bilancio per il 2017 in favore degli ultra 63enni e dei lavoratori precoci in condizione di difficoltà entrano ufficialmente in vigore.


 

Sono stati infatti pubblicati ieri in Gazzetta (G.U. 138 del 16 Giugno 2017) i due provvedimenti, che regolano l’APe sociale e il pensionamento con 41 anni di contributi con un ritardo di oltre tre mesi rispetto alle date previste. I due decreti sono ufficialmente in vigore da oggi 17 Giugno e per produrre le istanze (telematiche) di accesso occorre attendere le due circolari dell’Inps che sono praticamente già pronte.

 

Come già anticipato gli interessati dovranno effettuare una doppia domanda: prima dovranno produrre l’istanza di verifica delle condizioni di accesso (entro il 15 luglio 2017) per dimostrare di trovarsi in uno dei profili di tutela individuati dalla legge (cioè trovarsi in stato di disoccupazione a seguito di licenziamento; assistere da almeno sei mesi un familiare convivente con handicap grave; invalidità civile almeno al 74%; svolgere un’attività gravosa o usurante). L’Inps a quel punto verificherà se ci sono le condizioni oggettive per la concessione degli strumenti (APE o quota 41) inclusa la disponibilità dei fondi e comunicherà al lavoratore (entro il 15 ottobre) la prima decorrenza della prestazione (se i fondi saranno insufficienti il lavoratore avrà garanzia di accesso anche se vedrà posticipata la decorrenza della prestazione) o il rifiuto della stessa per mancanza dei requisiti. L’interessato, al momento del compimento dei requisiti, dovrà produrre, inoltre, la domanda di pensionamento (con 41 anni di contributi o con l’ape sociale) in modo da accedere alla pensione dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 

Ove la prima decorrenza utile sia anteriore a quella di presentazione della domanda al lavoratore sarà riconosciuta garanzia della retroattività del trattamento dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti (che tuttavia non potrà essere antecedente al 1° maggio 2017) a condizione, però, che presenti la domanda entro il 30 novembre 2017. 

 

La maturazione dei requisiti

 

Si rammenta che i requisiti oggettivi per il conseguimento delle prestazioni devono sussistere al momento dell’istanza di verifica delle condizioni (in particolare lo stato di disoccupazione per licenziamento, invalidità non inferiore al 74%, assistenza al disabile, svolgimento di mansioni gravose o usuranti); tuttavia i requisiti contributivi e anagrafici possono essere maturati successivamente, entro l’anno di riferimento. Si tratta dei 63 anni (per l’ape sociale), del minimo contributivo (30 o 36 anni, 41 anni per i precoci), ma anche dei tre mesi dal termine del sussidio di disoccupazione (per i disoccupati), della condizione di aver svolto per almeno 6 anni negli ultimi 7 un’attività gravosa (lavori gravosi). Tali requisiti possono maturare entro il dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di accesso (ed il lavoratore potrà autocertificare il perfezionamento di tali requisiti).

 

Ad esempio un disoccupato in possesso dei 63 anni e 30 anni di contributi che termina i tre mesi dalla scadenza della disoccupazione il 10 ottobre 2017 dovrà, comunque, presentare l’istanza entro il 15 luglio. Alla maturazione dei suddetti requisiti presenterà, invece, domanda di accesso all’APe ottenendo pertanto la prestazione a partire dal 1° novembre 2017. Il termine del 15 Luglio non è perentorio: i DPCM stabiliscono, infatti, che gli interessati possono produrre l’istanza entro il 30 novembre di ogni anno ma in tal caso la domanda sarà accettata solo a fronte di risorse residue. Dunque chi ha già i requisiti è meglio che non attenda oltre.

 

Il decreto è in Gazzetta Ufficiale a questo link.