La Corte di cassazione (sentenza 31137/2019) fa il punto sulla corretta configurazione giuridica che deve essere data ai buoni pasto (nel caso specifico nell’ambito del pubblico impiego).
Allattamento e Buoni Pasto Pubblico Impiego: la Cassazione si pronuncia. La questione nasce della causa promossa da una dipendente pubblica per ottenere, tra le varie richieste, il pagamento dei buoni pasti relativamente ai giorni in cui la dipendente che, fruendo di permessi per allattamento, non ha lavorato per la soglia minima prevista dal Ccnl applicato per la maturazione del beneficio (6 ore).
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Allattamento e Buoni Pasto Pubblico Impiego: la Cassazione esprime il suo parere
Ad avviso della ricorrente l’interpretazione sul punto della Corte d’appello sarebbe erronea. Poichè è fondata sulla equiparazione delle ore di congedo per maternità/paternità alla presenza in ufficio del dipendente, ai fini della corresponsione dell’indicata indennità.
Perché, ponendosi in contrasto con la normativa invocata e in particolare con l’art. 4 del CCNI (volto a premiare la presenza dei dipendenti in ufficio, in coerenza con l’art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001), si è tradotta nella equiparazione tra ore di assenza ed ore di lavoro effettivo. Questo in caso di congedo parentale, per tutta la durata dei periodi cui si riferiscono le domande dei dipendenti.
La Corte costituzionale ha più volte affermato che gli istituti dell’astensione dal lavoro, obbligatoria e facoltativa, ora denominati congedi, quello dei congedi parentali e i riposi giornalieri non hanno più come esclusiva funzione la protezione della salute della donna ed il soddisfacimento delle esigenze puramente fisiologiche del minore. Ma sono diretti ad appagare i bisogni affettivi e relazionali del bambino per realizzare il pieno sviluppo della sua personalità. Cosicché devono essere riconosciuti anche ai genitori adottanti, adottivi e agli affidatari, con modalità adeguate alla peculiarità della loro situazione.
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Conclusioni
Ciò detto, la sentenza esclude che, ove un contratto collettivo (come quello applicato dalla ricorrente) richieda lo svolgimento di un numero minimo di ore di lavoro effettivo per il godimento del buono pasto, il buono medesimo possa essere riconosciuto anche alle dipendenti che non hanno raggiunto la soglia oraria in virtù della legittima fruizione di congedi per allattamento.
Il rigetto di tale richiesta è dovuto al fatto che le ore di congedo previste dal TU Maternità e Paternità sono equiparate dal TU Pubblico Impiego all’orario di lavoro solo ad alcuni fini. (Effetti e durata della retribuzione). Mentre fuori da tale ambito non possono essere considerate come lavoro effettivo.
A questo link il testo completo della Sentenza.