Ci sono particolari regole da seguire in merito all’affiancamento al Comandante di Polizia Locale che va in Pensione?
Il comandante del Servizio Polizia Locale andrà in pensione e verrà sostituito da un nuovo dipendente. L’interessato si è reso disponibile a svolgere ulteriore attività d’istituto gratuitamente, senza rimborso spese, al fine di affiancare il nuovo comandante per un periodo di tempo adeguato.
Il Servizio, allo stato, è in totale carenza di personale. Si valutavano due ipotesi da attuarsi prima del pensionamento dell’attuale comandante con riferimento all’art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
- Un incarico da vice comandante, adottato dal Sindaco, all’attuale comandante con decorrenza dal giorno successivo al pensionamento.
- Un incarico da addetto al Servizio di Polizia Locale all’attuale comandante con decorrenza dal giorno successivo al pensionamento, tramite deliberazione di Giunta e Determinazione del Segretario Comunale o di altro adeguato Responsabile di Servizio.
Affiancamento al Comandante di Polizia Locale che va in Pensione
Il comma 9 dell’art. 5, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che ha incluso nella “scure” anche i lavoratori privati in quiescenza), consente di instaurare con il personale a qualsiasi titolo collocato in quiescenza incarichi, le cariche e collaborazioni solamente a titolo a titolo gratuito.
Lo stesso comma aggiunge successivamente che, qualora al personale collocato in quiescenza vengano attribuiti incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la gratuità la durata dell’incarico non può essere in ogni caso superiore ad un anno.
Tale disposizione è comunque da leggersi in coordinato con la successiva Circ. 4 dicembre 2014, n. 6/2014 che chiarisce la portata di alcune disposizioni appena elencate: la previsione normativa serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici.
Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell’ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno (tale limite è valido pertanto per i soli incarichi dirigenziali e direttivi come ulteriormente chiarito dalla successiva Circ. 10 novembre 2015, n. 4/2015.
Le due soluzioni
Nel caso de quo e sulla scorta di quanto appena detto possono essere prese in considerazioni due diverse soluzioni in base alle due ipotesi prospettate:
- nell’ipotesi di attribuzione dell’incarico di vice-comandante, al momento del collocamento in quiescenza, tale soluzione potrebbe rientrare nel limite di durata annuale degli incarichi dirigenziali o direttivi per via della peculiarità della funzione di Polizia Locale e riconducendo la figura del vice-comandante tra gli addetti al coordinamento e controllo con funzioni gestionali ed eventualmente vicarie nei confronti del nuovo comandante;
- nell’ipotesi di attribuzione di incarico di agente di Polizia locale, fermo restando la gratuità dello stesso, non si applicherebbe il limite di durata annuale dello stesso in quanto non riconducibile agli incarichi dirigenziali o direttivi.
Modus operandi
In entrambe le soluzioni prospettate il modus operandi potrebbe essere il seguente:
- Previsione nel Piano Triennale del Fabbisogno di Personale della copertura di n. 1 posto di Vice Comandante di P.L. o Agente di P.L. a titolo gratuito per la durata di _____ mesi a personale in quiescenza ai sensi dell’art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (anche se non si tratta di una vera e propria assunzione, tale evenienza deve essere comunque prevista all’interno del PTFP ad invarianza di spesa di personale).
- Sottoscrizione di un disciplinare di incarico/collaborazione con la persona individuata (sulla falsariga del contratto individuale di lavoro e prevedendo eventuali rimborsi spese da documentare e previa presentazione della dichiarazione circa l’insussistenza di conflitti di interesse, anche potenziali, rispetto allo svolgimento dell’incarico di che trattasi ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 – n.b. a maggior ragione nell’ambito della Polizia Locale).
- Attivazione della posizione assicurativa INAIL comunque obbligatoria da parte del datore di lavoro
In ultimo, prima di procedere a quanto appena detto, mi preme di ricordare all’Ente, vista la specificità delle funzioni di cui trattasi, di verificare nella propria Legge Regionale sulla Polizia Locale se vi siano limitazioni o meno al conferimento di incarichi gratuiti nell’ambito della Polizia Locale stessa.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]