adeguamento-retribuzioni-pubblico-impiego-corte-contiCon il parere numero 38/2023 la Sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti fornisce alcune indicazioni in merito all’adeguamento delle retribuzioni di posizione e di risultato nel pubblico impiego.


Nello specifico un Comune aveva richiesto un parere ai giudici contabili a seguito di tutti i provvedimenti riorganizzativi seguiti al rinnovo del CCNL per il triennio 2016-2018.

La richiesta di chiarimento è centrata sull’applicabilità, ad oggi, dell’art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 in relazione alla deroga all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

Si richiedono delucidazioni sulla possibile eccezione della quantificazione della rinuncia all’utilizzo degli spazi assunzionali per il finanziamento dell’adeguamento della retribuzione di posizione dei titolari di Posizione Organizzativa.

Adeguamento retribuzioni nel pubblico impiego: il parere della Corte dei Conti

In particolare, l’articolo 23 del Decreto sopra citato, prevede che:

a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’ n. 165/2001 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”.

Il parere del Collegio non si discosta dall’orientamento prevalente riguardo al carattere eccezionale di questa norma.

Questa disposizione è infatti nata con lo scopo di evitare che l’eventuale incremento delle retribuzioni di posizione e di risultato delle posizioni organizzative esistenti, per effetto dell’introduzione del nuovo CCNL funzioni locali, potesse comportare il superamento del limite indicato dalla norma.

Per questo morivo non si può ammettere che l’art. 11-bis possa risultare efficace anche oltre il 20 maggio 2019 in relazione a una tornata contrattuale conclusa come quella rappresentata dal CCNL 2016-2018.

Infatti questo comporterebbe un’eccezione generale, non vincolata agli specifici requisiti di deroga del D.L. n. 135/2018, rispetto ai limiti posti al trattamento.

Come precisato anche dall’ARAN, entro tale data gli incarichi di posizione organizzativa prorogati o proseguiti ex art. 13, comma 3, del CCNL, come pure quelli conferiti durante la fase transitoria di adeguamento alla nuova disciplina, dovevano necessariamente cessare alla fine del periodo transitorio, anche se questi incarichi hanno una scadenza naturale oltre la data in questione.

Bisogna inoltre specificare che questo tipo di regola vale non solo per il contratto citato in questione (2016-2018) ma con diverse tempistiche varrà anche in futuro sulle riorganizzazioni che seguiranno il CCNL 2019-2021 approvato lo scorso autunno.

Il testo completo del parere

Potete consultare qui di seguito il documento completo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it