assistenzaSono quasi 4mila i lavoratori e le lavoratrici che hanno beneficiato dell’accredito figurativo per assistere ed educare figli sino al 6° anno di età o per assistere parenti con disabilità. Lo ha evidenziato ieri il sottosegretario al Ministero del Lavoro Luigi Bobba rispondendo ad un’interrogazione presentata da Maria Luisa Gnecchi (Pd) presso la Commissione Lavoro della Camera.

 

Come noto la legge Dini prevede tre ordini di benefici contributivi per i lavoratori e le lavoratrici che sono nel sistema contributivo puro (cioè che non sono in possesso di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995) o che hanno effettuato l’opzione al contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 23 della legge 335/1995. Tali benefici consistono nel riconoscimento dei seguenti periodi di accredito figurativo:

 

a) per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di  età’  in  ragione  di  centosettanta giorni per ciascun figlio;

 

b) per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di età, al coniuge  e  al  genitore  purché  conviventi,  nel  caso ricorrano le  condizioni  previste  dall’articolo  3  della  legge  5 febbraio  1992,  n.  104,  per  la  durata  di   venticinque   giorni complessivi l’anno, nel limite massimo  complessivo  di  ventiquattro mesi;

 

c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al  momento  del verificarsi dell’evento maternità’, è riconosciuto alla  lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per  ogni  figlio  e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al  detto  anticipo la lavoratrice può optare  per  la  determinazione  del  trattamento pensionistico con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.

 

Essendo questi benefici riconosciuti solo a chi è nel sistema contributivo, il numero di coloro che hanno sino ad oggi potuto fruirne è ancora molto esiguo e riguarda prevalentemente giovani lavoratori o lavoratrici. Al riguardo il Ministero ha comunicato ieri che nessuna lavoratrice madre si è avvalsa del beneficio dell’accredito contributivo di cui all’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge n. 335 del 1995. Per quanto concerne, invece, le lettere a) e b) della medesima disposizione normativa, l’INPS ha accertato che: con riferimento alla gestione pubblica, 4.229 sono le posizioni assicurative che hanno beneficiato dell’accredito figurativo, di cui 3.993 riguardano la lettera a) e 236 la lettera b); con riferimento invece alla gestione privata, solo sette posizioni assicurative hanno beneficiato di periodi con contribuzione figurativa assimilabile agli accrediti previsti dalla legge n. 335 del 1995.

 

Delusa dai numeri diffusi l’Onorevole Gnecchi promotrice dell’interrogazione parlamentare. “I dati diffusi dal Ministero, che indicano un limitato accesso all’accredito figurativo previsto dalla legge n. 335 del 1995, dimostrano ancora una volta che, ogniqualvolta si introducono troppi vincoli in una disciplina di favore, se ne pregiudica l’effettiva utilizzabilità da parte dei potenziali beneficiari”. Secondo la Parlamentare Pd riservare questi benefici solo a chi è nel sistema contributivo senza considerare che il sistema di calcolo contributivo è stato esteso a tutti gli assicurati dal 2012 è ormai un controsenso e sarebbe, pertanto, necessario introdurre norme universali (ricomprendendo anche chi si trova nel sistema misto, ndr) relative alla contribuzione figurativa per i periodi di cura, dal momento che l’Italia è l’unica tra i Paesi dell’Unione europea a non prevedere un simile riconoscimento contributivo. Questo beneficio, ricorda la Gnecchi, sarebbe utilizzabile astrattamente anche dagli uomini, ma porterebbe grandi benefici in primo luogo per le lavoratrici, che più spesso si dedicano ad attività di cura.