Una recente Sentenza del Tar della Puglia analizza i casi di Soccorso istruttorio in gare MePA, con un’attenzione particolare a firma digitale e termini brevi.
Il soccorso istruttorio nelle procedure di gara costituisce un presidio a garanzia della par condicio competitorum e della libera concorrenza consentendo agli operatori di integrare o regolarizzare domande affette da mancanze, incompletezze ed irregolarità e di evitare esclusioni per ragioni esclusivamente formali o comunque non insanabili. Tuttavia, sia l’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 che gli atti di gara, che costituiscono lex specialis, stabiliscono modi e termini del procedimento emendativo che vanno rispettati rigorosamente a pena di esclusione dalla procedura.
A ribadirlo, con una pronuncia estremamente rigorosa, è il TAR Puglia – Bari che nella recentissima sentenza n. 331 del 17 febbraio 2023 ribadisce la ratio partecipativa della procedura di soccorso istruttorio e la correttezza di un’interpretazione rigorosa della norma acciocché non ne venga travolta la funzione di tutela della parità di trattamento.
Soccorso istruttorio in gare MePA: firma digitale e termini brevi
I Giudici Amministrativi, in primo luogo, ribadiscono che l’assenza della firma digitale sui documenti di partecipazione ad una procedura di gara sulla piattaforma elettronica MePA costituisce carenza non superabile con un mero richiamo alla gestione telematica della procedura considerato che è la firma digitale dell’atto, e non l’accreditamento sulla piattaforma, a garantire la data della sottoscrizione, la non modificabilità e la provenienza del documento da colui che risulta averla apposta. Lo svolgimento della gara tramite piattaforma telematica e le credenziali ottenute in fase di registrazione, pertanto, non costituiscono un valido surrogato della firma digitale a cui attribuire valore equivalente in merito alla paternità degli atti, ma rendono la carenza non insanabile, consentendo l’accesso al soccorso istruttorio che, altrimenti, sarebbe escluso.
Tuttavia la procedura di soccorso istruttorio soggiace a modalità e termini da rispettare in maniera rigorosa con ogni conseguente effetto espulsivo, in caso di loro violazione.
Nel caso de quo, parte ricorrente, infatti, oltre a lamentare il carattere ultroneo del procedimento di soccorso istruttorio, ritenendo comprovabile la provenienza dell’atto con le credenziali di accesso in alternativa alla firma digitale, con ogni conseguente effetto in merito alla sua successiva violazione, ha eccepito l’impossibilità a procedere alla regolarizzazione per un difetto di funzionamento della piattaforma e l’eccessiva brevità del termine di due giorni entro il quale avrebbe dovuto procedere.
Il TAR Puglia, partendo dal presupposto che il soccorso istruttorio è stato attivato proprio al fine di tutelare la par condicio competitorum e il diritto della concorrente a partecipare alla procedura anche in presenza di una carenza essenziale, conferma la legittimità della sua esclusione per non aver adempiuto alla sanatoria nel modo e nel tempo prescritto.
La ricorrente, infatti, conferma di aver avuto piena conoscenza della richiesta di soccorso istruttorio e non fornisce alcun principio di prova circa il tentativo d’invio telematico di quanto richiesto, a riprova dell’imputabilità dell’impossibilità ad adempiere ad un difetto di funzionamento della piattaforma (come eccepito ma non provato) e non ad una propria azione o omissione.
Inoltre, il termine perentorio per la regolarizzazione è stato legittimamente stabilito dalla Stazione appaltante nei limiti dell’unico parametro massimo di dieci giorni stabilito dall’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 ed è da ritenersi proporzionato e ragionevole in relazione all’onerosità dell’adempimento richiesto, consistente nella mera apposizione di firma e successiva trasmissione di un file di cui la ricorrente è già in possesso.
La violazione delle modalità e dei tempi prescritti per la procedura di soccorso istruttorio in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, ha, pertanto, determinato la legittima esclusione della gara della ricorrente proprio in attuazione del principio di par condicio che costituisce fondamento e limite di tale istituto.