responsabile-protezione-dati-quali-requisitiL’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha precisato che gli Enti devono valutare con attenzione i requisiti da inserire nei propri bandi per la selezione dei Responsabili per la Protezione Dati.


Responsabile Protezione Dati: quali requisiti servono? L’Autorità della Concorrenza e del Mercato, ha ricevuto una segnalazione su possibili criticità concorrenziali nelle procedure di affidamento del servizio di Responsabile Protezione Dati.

E per questo motivo ha ritenuto di svolgere alcune osservazioni, ai sensi dell’art. 21 della legge n. 287/90, al fine di rimuovere gli ostacoli all’operatività dei soggetti attivi in questo settore.

Responsabile Protezione Dati: quali requisiti?

La risposta dell’Antitrust arriva con l’atto di segnalazione AS1636 del 2 gennaio 2020.

L’Autorità ha verificato che talvolta le pubbliche amministrazioni, nel selezionare un RPD esterno, richiedono l’iscrizione nell’albo professionale degli avvocati o la laurea in giurisprudenza.

Rispetto ai requisiti che il RPD deve possedere, è opportuno chiarire che la normativa in vigore non fa riferimento a specifici titoli di studio, né richiede iscrizioni agli albi professionali.

Si ricorda, infatti, che l’art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che anche le Amministrazioni Pubbliche, in quanto titolari del trattamento dei dati personali, provvedano a designare un RPD destinato ad assolvere funzioni di:

  • supporto e controllo,
  • consultive,
  • formative
  • e informative relativamente all’applicazione del Regolamento.

Il comma 5 dell’art. 37 del Regolamento prevede che:

«il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all’articolo 39».

Infine, con specifico riferimento al requisito dell’iscrizione all’albo professionale degli avvocati, esso appare discriminatorio e non giustificato.

Tale requisito non è necessariamente in grado di dimostrare il possesso delle competenze tecniche per lo svolgimento adeguato del servizio. E si palesa, nel caso di specie, del tutto sproporzionato e discriminatorio. Questo perché idoneo a escludere in modo ingiustificato dalla competizione soggetti esperti della materia, ma non iscritti all’albo.

A questo link il testo completo dell’atto dell’Antitrust.