Una recente sentenza del Tribunale di Bari mette in evidenza quanto possa essere rischioso per un soggetto non ottemperare all’imposizione di cancellazione delle foto dell’ex coniuge.
Ordine di cancellazione delle foto da Facebook: chi non ottempera alle disposizioni di un giudice in questo senso rischia conseguenze gravi e “salate” dal punto di vista economico.
Al centro della vicenda la condotta potenzialmente scorretta con cui l’imputato abusa dell’immagine dell’ex e di quella dei suoi figli. Il comportamento illecito è dimostrato dalla pubblicazione reiterata di un numero smodato di fotografie sul proprio profilo Facebook.
Secondo le prove documentali si tratta di trentasei album fotografici estratti dal profilo social e contenenti per lo più raffigurazioni contestuali delle parti in persona. Senza contare che talvolta le immagini coinvolgono anche i figli minori del ricorrente.
Lo stesso ricorrente ha manifestato inequivocabilmente il proprio dissenso alla (persistenza della) pubblicazione delle foto sul profilo dell’ex coniuge.
Il Tribunale è dunque intervenuto sulla vicenda, esponendo nel merito il proprio parere.
Ordine di cancellazione delle foto da Facebook: rischi per chi non si adegua
La Corte ha deciso di utilizzare il pugno duro in questo caso. Infatti nel caso in esame il consenso del ricorrente risulta espressamente negato. O, comunque, ne risulta comunicata la cessazione già da parecchio tempo.
Comunque sia la differenza tra negazione e cessazione non è rilevante ai fini che qui occupano, poiché il consenso è invero suscettibile di revoca in qualsiasi momento. Infatti, i diritti assoluti coinvolti (immagine e riservatezza) hanno natura strettamente personale.
Dunque la condotta deve considerarsi del tutto illecita poiché, a fronte della conoscenza dell’espresso dissenso dell’interessato, l’omessa cancellazione delle foto dal proprio profilo Facebook realizza un abuso dell’immagine altrui.
Il Tribunale ha così disposto all’imputato la rimozione immediata dal profilo Facebook in questione di ogni fotografia. E inoltre ha disposto l’obbligo di corrispondere la somma di € 2,00 (due/00) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione.
A margine va ricordato che la legge italiana prevede che serva l’autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41). Oppure se la pubblicazion delle foto fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
A questo link il testo completo della Sentenza.