L’Avv. Maurizio Lucca esamina, per lentepubblica, una recente sentenza riguardante la non legittimità del diritto di accesso documentale agli atti processuali.
La sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 963 del 22 settembre 2022, interviene nel dichiarare inammissibile un appello concernente il rigetto di un’istanza del terzo di autorizzazione alla consultazione da remoto (rectius accesso telematico) del fascicolo telematico relativo ad un giudizio per l’espletamento dell’attività difensiva.
L’accesso agli atti processuali e diverso dal diritto di accesso documentale
In generale, giova rammentare che gli atti di un processo (civile) non rientrano, al pari di tutti gli atti giudiziari o processuali, tra quelli ostensibili [1] atteso che i limiti della nozione di attività amministrativa, nei cui confronti è esperibile il diritto di accesso a documenti che vi si ricolleghino, negano la proponibilità dell’actio ad exhibendum in relazione ad atti attinenti all’esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo [2].
L’ordinamento consente la proposizione della domanda di accesso documentale, ex art. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, solo se la stessa ha ad oggetto documenti qualificabili come amministrativi (quanto meno in senso soggettivo e funzionale), mentre preclude la richiesta di esibizione degli atti processuali e di quelli espressione di attività giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere ma intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi [3].
L’accesso telematico al fascicolo processuale da parte del terzo
Il CGARS osserva in modo puntuale:
- l’accesso telematico del terzo al fascicolo telematico non è contemplato dal c.p.a. ma dal d.P.C.S. [4], escludendo di conseguenza che rientri in un procedimento giurisdizionale;
- nessuna norma del c.p.a. prevede l’appello, o altro rimedio, avverso la decisione del TAR che nega l’accesso del terzo al fascicolo processuale, neppure sono previsti rimedi in relazione a decisioni rese in esito al processo o in esito a incidenti del processo, rendendo del tutto privo di rimedi il provvedimento che rigetta la richiesta ostensiva;
- nel merito, non sussiste alcun diritto soggettivo del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios (ovvero, terzi rispetto le parti del processo).
Si conferma, dunque, che l’accesso al fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso ai documenti amministrativi perché gli atti processuali non sono atti amministrativi: l’accesso al fascicolo processuale presuppone la qualità di parte attuale o potenziale (chi aspira a diventare parte o interveniente), dovendo escludere ogni soggetto che non è stato parte del giudizio cui chiede l’accesso né può diventarne parte quanto il fascicolo è definito.
Manca la fonte normativa e la legittimazione
In effetti, stabilita l’assenza di un diritto del terzo ad accedere a un fascicolo processuale inter alios, non è ipotizzabile arrecare allo stesso alcun vulnus in quanto:
- eventuali documenti amministrativi contenuti nel fascicolo processuale sono accessibili secondo le regole e i limiti del diritto di accesso a documenti amministrativi presso l’Amministrazione depositaria [5];
- gli atti processuali privati non sono suscettibili di accesso perché nessuna norma lo prevede, e il soggetto interessato può acquisirli dal privato che li ha formati solo con il suo consenso, secondo le regole del diritto civile.
La sentenza conferma che l’istanza ostensiva proveniente, tramite un difensore, da un soggetto che non è parte del giudizio non può essere accolta [6], visto che:
- l’accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990;
- nessuna norma consente l’accesso al fascicolo processuale da parte di un soggetto, diverso dalle parti;
non vi è, dunque, la possibilità per i soggetti terzi di accedere agli atti del fascicolo telematico [7].
Note
[1] TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ordinanza 24 marzo 2021, n. 3553; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 1158; CGARS, sez. I, d.p. n. 150/2020; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, d.c. 18 febbraio 2019, n. 296; TAR Campania, Salerno, sez. II, d. p. n. 902/2018.
[1] Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471 e 31 marzo 2008, n. 1363.
[2] Cons. Stato, sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 734.
[3] TAR Emilia – Romagna, Parma, sez. I, 4 ottobre 2011, n. 329.
[4] Decreto 28 dicembre 2020, Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.
[5] In merito ad una istanza ostensiva tendente ad ottenere copia degli atti di un processo il rimedio disciplinato dagli artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, in rito, dall’articolo 116, Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi, c.p.a., può essere azionato soltanto con riguardo ai documenti amministrativi “detenuti” da una PA, e non rispetto a quelli formati o ricevuti da un Tribunale nell’esercizio della sua attività giurisdizionale, TAR Lombardia, Milano, sez. III, 6 aprile 2011, n. 905. Si ricava che va dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione passiva, un ricorso giurisdizionale in materia di accesso agli atti della PA, nel caso in cui esso sia stato proposto nei confronti di un soggetto che non ha formato l’atto richiesto in ostensione, né lo detenga stabilmente, ma soltanto in copia, TAR Lazio, Roma, sez. III ter, 15 marzo 2011, n. 2353.
[6] CGARS, d.p., 25 marzo 2022, n. 24, l’accesso del terzo a un fascicolo processuale non è equiparabile all’accesso a documenti amministrativi, non essendo il processo, per definizione, un procedimento amministrativo, ma res inter alios, in cui l’accesso a terzi è consentito solo in presenza di presupposti rigorosi, dovendo motivare l’istanza non genericamente dall’intento di proporre intervento ad adiuvandum: il terzo ha l’onere di chiarire quali siano la propria legittimazione e interesse a espletare siffatto intervento e a differenziare la propria posizione da quella del quisque de populo rispetto al quale un dato processo è res inter alios (CGARS, d.p., 7 aprile 2021, nn. 60 e 61).
[7] TAR Lazio, Roma, sez. III bis, ordinanza 24 marzo 2021, n. 3553; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 22 gennaio 2020, n. 1158; CGARS, sez. I, d.p. n. 150/2020; TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, d.c. 18 febbraio 2019, n. 296; TAR Campania, Salerno, sez. II, d. p. n. 902/2018.
Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager