Caso giuridico interessante: il TAR interviene in una controversia tra un Comune ed un’Impresa in merito a un diniego di accesso agli atti.
Il Tar Lazio (509/2021) infatti viene chiamato a pronunciarsi riguardo al silenzio diniego formatosi sulla richiesta di accesso agli atti presentato da un’impresa.
Peraltro, in occasione di un primo intervento presso lo stesso Tribunale, il Comune aveva riconosciuto l’interesse all’accesso da parte del richiedente, ma si era limitato a fornire solo una parte della documentazione richiesta.
Conseguentemente, il richiedente, rimasto insoddisfatto, ha adito nuovamente il TAR che con propria ordinanza ha intimato al Comune la produzione di:
“una relazione nella quale dovranno essere con chiarezza indicati quali, tra gli atti oggetto della pretesa ostensiva elencati da parte ricorrente nel ricorso per motivi aggiunti, non sono stati rinvenuti tra la documentazione degli uffici ovvero che, pure rinvenuti, non siano stati per qualsivoglia altra ragione resi ostensibili, stante la produzione da parte della difesa dell’ente di varie note e l’assenza di un puntuale raffronto tra gli atti oggetto dell’istanza, gli atti dei quali non è stato consentita l’ostensione e gli atti non esistenti”.
A seguito di tale ordinanza l’avvocatura comunale ha prodotto semplicemente una nota della polizia locale e una del Municipio competente, nelle quali si dichiarava di “non essere in possesso degli atti inerenti il procedimento in oggetto”.
Ordine al Segretario generale del Comune di relazionare sul diniego di accesso agli atti all’Impresa
Infine, rilevato che il comune non ha ottemperato all’ordinanza, i giudici dispongono che all’adempimento provveda in via diretta e tramite i propri uffici il Segretario generale, tenuto conto delle funzioni al medesimo demandate, con assegnazione del termine di dieci giorni (10 gg.) decorrenti dalla comunicazione in forma amministrativa della presente ordinanza o dalla notifica della stessa a cura della parte più diligente.
Il testo della Sentenza
A questo link potete consultare il testo completo della Sentenza.
Fonte: articolo di Santo Fabiano