soccorso-istruttorio-gare-mepaUn approfondimento curato dal Dott. Luca Leccisotti analizza l’affidamento diretto fuori dal MePA alla luce delle novità introdotte dalla digitalizzazione nelle gare d’appalto.


Il punto di partenza normativo è fondamentale per capire come si devono muovere i RUP nei periodi di caos normativo e procedurale. Anche perché, in questi frangenti, proliferano i pareri dei ministeri, stravolgendo il normale corso della gerarchia delle fonti normative.

Da dove si parte? Da qui: legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 450, modificata dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che recita “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione…omissis”.

L’affidamento diretto fuori dal MePA nell’era della digitalizzazione

Quindi, la legge già menzionata è ancora in vigore, in quanto non abrogata dal D.lgs. 36/2023 (Nuovo codice dei contratti pubblici) e, pertanto, si possono ancora effettuare acquisti fino a € 5.000,00 fuori dal MePA.

Con l’entrata in vigore, il 01/07/2024, del nuovo D.lgs. 36/2023 fino al 31/12/2023 nulla era cambiato in merito. Nulla.

Dal 1 gennaio 2024 pareva di sì. Scrivo “pareva” perché non sono d’accordo con l’esternazione di un ministero…

Da inizio anno è diventato obbligatorio utilizzare piattaforme certificate anche solo per l’ottenimento dei CIG. Il problema nasce perché ANAC ha stabilito di mettere ko la piattaforma degli smartcig. Di conseguenza ogni piccolo acquisto per poter essere concluso, doveva transitare obbligatoriamente all’interno delle piattaforme (poche) certificate.

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con il parere n. 2196/2023 del 27/07/2023, in buona sostanza ritiene che l’art. 25 del nuovo Codice, nella misura in cui presuppone, dal primo gennaio 2024, l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento, abrogherebbe implicitamente la deroga contenuta nell’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che giustappunto fissava nell’importo dell’affidamento pari o superiore a 5.000 euro il presupposto per far scattare l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Di fatto però, l’ANAC il 10 gennaio 2024 corre ai ripari con il comunicato del Presidente sull’utilizzo dell’interfaccia web PCP provvisoria per affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. Nel comunicato scrive: “L’Autorità al fine di favorire le Amministrazioni nell’adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l’utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire così un migliore passaggio verso l’amministrazione digitale, sentito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ritenuto necessario adottare un interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento”.

“Tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione”. A decorrere dal 1° ottobre 2024 anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro sarà obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate.

Una deroga a tempo. Dicono…e nel frattempo ha riacceso la piattaforma degli smartcig unicamente per la consultazione!

Conclusioni

Diciamo che già è un grande passo in avanti poter richiedere CIG in modalità avulsa dalle piattaforme certificate per gli acquisti infra € 5.000, ma se questa famosa PCP di ANAC fosse funzionante con costanza, non richieda più informazioni e dati assolutamente abbondanti e fuori luogo, sarebbe davvero un aiuto concreto e reale per i RUP che quotidianamente si occupano anche di questi microacquisti.

Però, alla fine della fiera, oggi per gli acquisti infra € 5.000 si può procedere fuori dalle piattaforme certificate e il relativo CIG si potrà richiedere sulla PCP di ANAC (con la speranza che giorno dopo giorno funzioni davvero…) senza passare obbligatoriamente dalle piattaforme certificate. Fino al 30 settembre 2024, o almeno così dice ANAC.

Faccio una riflessione, questa digitalizzazione è stata un fallimento: la vera difficoltà oggi è quella di richiedere un CIG e non quella di fare una gara fatta bene. Ed è assurdo tutto questo.

A voi le conclusioni.

 


Fonte: articolo di Luca Leccisotti (Dirigente amministrativo SSN ed esperto in Appalti)