accesso-civico-titolo-laurea-garante-privacyAccesso Civico Titolo di Laurea: il diniego del Garante della Privacy analizzato in dettaglio dal Dott. Giovanni Stefanelli.


In breve le ragioni per le quali non sarebbe consentito ottenere informazioni sul conseguimento, o meno, del titolo di studio accademico da parte di terzi.

L’episodio ebbe origine a seguito di una istanza di accesso civico trasmessa dallo scrivente all’Università La Sapienza di Roma, dal seguente tenore:

“di essere reso edotto su tutti i titoli di studio di Laurea ed i Master conseguiti dalla Dott.ssa XXXXXXX nata a XXXXXXXX il XXXXXXXX, codice fiscale XXXXXXXXXXX , con puntuale descrizione dei corsi effettuati, degli anni accademici frequentati, dei titoli delle tesi, delle relazioni presentate e delle votazioni finali ottenute”.

L’Ateneo interpellato riscontrava negativamente, adducendo genericità, finalità esplorativa, e la motivata opposizione manifestata dalla controinteressata, invitando il sottoscritto ad avvalersi dell’accesso documentale ex L. 241/1990, qualora ne sussistessero i presupposti di Legge e l’interesse qualificato.

Veniva spiegata domanda di riesame al RPCT, il quale, dopo aver chiesto al Garante della Privacy di esprimersi in merito, ribadiva di non poter accogliere la richiesta, richiamando altresì le motivazioni recate nel parere contrario espresso dall’Authority.

Accesso Civico Titolo di Laurea: il diniego del Garante della Privacy

Il Garante della Privacy – in sede monocratica presidenziale e non collegiale – nell’aderire ai princìpi adottati in precedenti provvedimenti, con il Parere nr. 9746944 del 04 Febbraio 2022, condivideva le ragioni addotte dall’amministrazione universitaria, osservando, tra l’altro, quanto segue:

“Si tratta non solo di dati anagrafici, ma anche di notizie di carattere culturale e privato che, per motivi individuali, non sempre si desidera portare a conoscenza di soggetti estranei e la cui ostensione può arrecare, in relazione ai casi e al contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, tenendo conto anche del particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In tale quadro, considerando la varia tipologia e la natura dei dati e delle informazioni personali contenuti nella documentazione oggetto dell’istanza di accesso civico nel caso in esame, la relativa integrale ostensione determina un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e libertà del soggetto controinteressato, con possibili ripercussioni negative sul piano sociale, relazionale e professionale personali (art. 5-bis, comma 2, lett. a, del d. lgs. n. 33/2013; art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD)”.

A voler ben realizzare, non si comprende quale sia il pregiudizio concreto alla tutela e protezione dei dati personali, posto che comunque, il soggetto nei confronti del quale si procedeva all’accesso, si avvale correntemente del titolo di Dott.ssa, il quale è pubblicato – accompagnato dalle generalità integrali e dal codice fiscale – su siti web di fonte aperta accessibili a chiunque, quindi la diffusione, da parte del titolare, del possesso di una qualifica accademica, del quale può fregiarsi solamente chi ha conseguito un titolo di studio universitario (diploma di laurea o laurea di primo livello, laurea specialistica, laurea magistrale), è da considerarsi in re ipsa; nondimeno l’ostensione delle informazioni ben poteva essere circoscritta al solo titolo di Laurea, limitando l’accesso ed escludendo la diffusione di notizie afferenti alla tesi ed ai voti conseguiti, ma inopinatamente veniva disposto il rigetto integrale.

La vicenda prosegue il suo corso con la successiva (ed idoneamente motivata) domanda di accesso documentale ai sensi della L. 241/1990, attualmente in istruttoria.

Il testo del Provvedimento definitivo

A questo link il testo del provvedimento definitivo pervenuto dall’Università La Sapienza di Roma.

Invece a questo link il parere del Garante della Privacy.

 


Fonte: articolo di Giovanni Stefanelli