Raccolta differenziata: stilati il modello di delega e la convenzione tipo per gli accordi Corepla.
Il Comitato di Coordinamento Anci Conai, nella seduta del 1 marzo, al fine di risolvere le problematiche relative alle deleghe per la stipula delle convenzioni con Corepla ad oggi scadute o non perfezionate ai sensi del vigente Accordo Quadro, ha espressamente esteso ai soggetti gestori dell’impianto cui viene inviato il materiale la possibilità di essere delegati direttamente da Comuni/Autorità deleganti alla sottoscrizione delle Convenzioni locali Corepla. A fronte di tale facoltà il delegato è obbligato a dare comunicazione Comune/Autorità delegante dei dati quali-quantitativi dei rifiuti conferiti a Corepla e dei corrispettivi riconosciuti.
Di conseguenza sono stati approvati il Modello di delega – rev 2 e la Convenzione locale tipo – rev 2, che costituiscono quindi i soli documenti validi per le convenzioni sottoscritte dal 31 marzo 2017 in avanti. Resta inteso che le convenzioni precedentemente sottoscritte e non scadute mantengono la loro validità senza alcuna necessità di modifica.
Al fine di assicurare continuità rispetto alle deleghe e convenzioni scadute, ove possibile, le nuove convenzioni, su richiesta del Comune/ Autorità delegante, avranno validità retroattiva se le deleghe saranno rilasciate entro e non oltre il 30 giugno 2017 ai soggetti già titolari delle predette convenzioni scadute che hanno proseguito i conferimenti; conseguentemente, gli eventuali corrispettivi sospesi per il periodo pregresso verranno erogati a tali soggetti delegati.
La delega, se rilasciata al soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, potrà essere a sua volta conferita ad uno o più’ sub-delegato/i da Voi scelto/i: ogni subdelega, che obbligatoriamente deve contenere gli stessi obblighi qui posti in capo al delegato, dovrà essere tempestivamente comunicata a Noi ed al Consorzio di filiera Corepla mediante pec o raccomandata con ricevuta di ritorno.
La prova di tali comunicazioni dovrà essere prodotta dal subdelegato in occasione della firma della Convenzione. In assenza di tale prova, il Convenzionante potrà legittimamente rifiutare di procedere alla firma della Convenzione. Anche in tale ipotesi rimarranno a Vostro carico gli obblighi di tracciabilità di cui sopra (così come le conseguenze del loro eventuale inadempimento).