opere pubbliche programmazioneNegli appalti di lavori, servizi e forniture la parola d’ordine sarà programmazione: in questo senso arriva un importante parere del Consiglio di Stato.


La bozza di decreto attuativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) ha ricevuto il secondo via libera dal Consiglio di Stato col parere 1806/2017.

 

Con nota 20 giugno 2017 n. 24744 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto nuovamente parere sullo schema di decreto, aggiornato, oltre che alla luce delle osservazioni formulate nel citato parere n. 351/2017, anche delle modifiche legislative nel frattempo intervenute e “dell’accoglimento di diverse proposte emendative formulate dalle Regioni e dagli Enti locali, in sede di riunioni tecniche finalizzate all’acquisizione dell’intesa della Conferenza unificata”, ora prescritta in luogo del parere delle medesima Conferenza.

 

L’art. 21 del d.lgs. n. 50/2016, si occupa di programmazione, sia in relazione ai lavori sia agli acquisti di beni e servizi. Le norme successive (artt. 22-27), invece, sono dedicate alla programmazione dei soli lavori pubblici, con diverse novità rispetto al passato. Al settore dei beni e dei servizi, l’art. 21 dedica specificatamente i commi 1 ed i commi dal 6 al 9, mentre gli altri riferimenti riguardano la programmazione dei lavori pubblici.

 

Secondo il Consiglio di Stato la programmazione è l’organizzazione dell’attività istituzionale dell’ente secondo un programma; è un processo che, attraverso aggiustamenti progressivi, deve portare, guidando e responsabilizzando l’amministrazione, a raggiungere maggiori ed elevati livelli qualitativi e quantitativi nella cura dell’interesse pubblico. In tema di contratti pubblici, la programmazione è una fase importante del c.d. “ciclo di vita” dell’appalto. L’art. 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nell’elencare le varie fasi della procedura di affidamento (analogamente a quanto accadeva nella vigenza dell’art. 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), statuisce, infatti, al comma 1 che le stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici devono rispettare gli atti di programmazione previsti dal codice o dalle norme vigenti.

 

Dall’analisi della disciplina di settore, a livello comunitario e nazionale, emerge che il legislatore ha in passato dedicato maggiore attenzione alla fase della selezione del contraente predisponendo numerose norme di dettaglio, mentre poche norme disciplinavano la fase della programmazione; ciò verosimilmente sul presupposto che la corretta gestione della fase della selezione assicuri la scelta di un buon contraente e, di conseguenza, un esatto adempimento della prestazione dedotta in contratto.

 

Sarà per questo redatto il programma triennale dei lavori pubblici che riguarderà i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100mila euro.

 

In allegato il testo completo del parere.