gasPubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio u.s., la legge 25 febbraio 2016, n. 21 di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.” L’articolo 3 del testo coordinato del decreto, proroga i termini per la pubblicazione dei bandi relativi alle gare uniche d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio del gas naturale, di tutti gli ambiti ed elimina anche la sanzione economica per le amministrazioni. Sono inoltre previsti ulteriori sei mesi che le Regioni assegnano alle stazioni appaltanti per giungere alla pubblicazione del bando, prima di esercitare il potere sostitutivo.

 

I termini di cui all’art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente  di  dodici  mesi  per  gli  ambiti  del  primo  raggruppamento,  di  quattordici  mesi  per  gli  ambiti  del  secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per  gli  ambiti  del  sesto  e  settimo  raggruppamento  e  di cinque mesi per gli ambiti dell’ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

Scaduti  tali  termini,  la  Regione  competente sull’ambito  assegna  ulteriori  sei  mesi  per  adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’art. 14, comma  7,  del  decreto  legislativo  23  maggio  2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza  che  la  Regione  competente  abbia  proceduto  alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio  alla  gara  nominando  un  commissario  ad  acta. L’importo  eventualmente  anticipato  dai  gestori  uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all’art. 1, comma  16-quater  ,  del  decreto-legge  23  dicembre  2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.