Oltre l’80% da società di energia elettrica e gas – Diminuiscono i soggetti vigilati.

La maggiorazione Ires introdotta con la Robin Hood Tax ha determinato, nel biennio 2011-2012, un gettito stimato di oltre 2,8 miliardi di euro (1), dei quali 2,4  da imprese del settore elettrico e del gas e circa 400 milioni da società petrolifere.  A evidenziarlo è la Relazione annuale sull’attività di vigilanza svolta nel 2013 dall’Autorità per l’energia sul divieto di traslazione della maggiorazione Ires sui prezzi al consumo, disponibile sul sito www.autorita.energia.it.

Dal rapportoil sesto inviato al Parlamento dall’Autorità dopo l’introduzione della  Robin Hood Tax nel 2008, emerge la progressiva diminuzione, a seguito di diversi interventi normativi, del numero di operatori vigilati dai 552 del 2009 ai 386 nel 2012 (2), mentre dall’esercizio 2013  il dl 101/13 ha previsto accertamenti a campione sulle imprese con fatturato superiore a 482 milioni di euro (c.d. ‘soglia antitrust’), confermando però il divieto di traslazione per tutti i soggetti incisi dalla maggiorazione (3).

In precedenza, con il dl 69/13, il cosiddetto “decreto del fare”, era stato anche ampliato il numero dei soggetti sottoposti all’applicazione della Robin Hood Tax, ipotizzando un incremento del gettito fiscale per il 2015 e il 2016.

Rispetto agli accertamenti sul divieto di traslazione, la Relazione sottolinea che “il monitoraggio svolto per il triennio 2010-2012 ha evidenziato ancora una volta che una parte dei soggetti vigilati ha adottato politiche di prezzo che generano un incremento dei margini non sufficientemente motivato“. In particolare, per l’esercizio 2010, la Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza –  ha inviato richieste di motivazioni a 87 società che presentavano  indizi di traslazione; di queste, 14 hanno fornito risposte esaustive, mentre nei confronti delle altre 73 sono previsti ulteriori approfondimenti.

L’addizionale IRES corrisposta da queste 73 società per il 2010 è di 42,3 milioni di euro (su un totale di 527 milioni di euro) e rappresenta l’entità massima di una possibile traslazione.

Per l’esercizio 2011, su 401 soggetti vigilati,  è stata riscontrata una variazione positiva del margine di contribuzione in 144 casi. L’addizionale IRES dovuta da questi operatori ammonta a circa 508 milioni di euro (su un totale di 1.482 milioni di euro) dei quali 146 milioni sono relativi al settore petrolifero e 362 a quello dell’energia elettrica e gas. Ai soggetti che presentano maggiori indizi di traslazione stanno per essere trasmesse specifiche richieste di motivazione per svolgere gli ulteriori approfondimenti necessari a individuare i casi di possibili condotte traslative.

Rispetto all’eventuale violazione del divieto di traslazione,  l’Autorità non ha poteri sanzionatori e  – come ribadito anche dal Consiglio di Stato – il suo intervento ha portata solo conoscitiva e referente nei confronti del Parlamento.

Il potere sanzionatorio è, di fatto, circoscritto alle violazioni della propria regolazione, ad esempio sull’obbligo di fornire la documentazione: quindi, nei casi in cui le imprese non abbiano adempiuto agli obblighi informativi nei termini previsti, l’Autorità intima formalmente ad adempiere con apposito provvedimento. Nel 2013, a seguito delle intimazioni ad adempiere, l’Autorità ha avviato 17 procedimenti sanzionatori nei confronti di 13 società del settore petrolifero e di quattro del settore energia elettrica e gas.

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(1) 1,48 miliardi sono riferiti all’esercizio 2011 e 1,34 miliardi di euro al 2012.

(2) I dati relativi all’esercizio 2010  sono acquisiti e validati entro l’anno successivo (per vincoli tecnici di disponibilità di bilanci). Le analisi quindi non possono partire prima dell’inizio del 2012. Nel 2013 sono state chiuse tutte le attività relative al 2010, e ci si è concentrati sull’esercizio 2011 che si chiuderà nel 2014, mentre si avviano le analisi sul 2012.  Il compito affidato all’Autorità è quindi legato alle tempistiche relative agli adempimenti di tipo fiscale e  l’attività di vigilanza è condizionata da quelle scadenze fiscali che comportano il differimento, di oltre un anno, delle verifiche sul rispetto del divieto di traslazione della RHT.

(3) Gli orientamenti dell’Autorità per l’accertamento a campione e le proposte di modifica agli adempimenti sono illustrati in un recente documento per la consultazione (DCO 601/2013/E/RHT).

FONTE: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico