Approvato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 13 giugno, il Decreto Legge PA prevede alcune importanti novità nell’ambito degli appalti e delle procedure.

Così, l’articolo 26, implementa ed estende il cosiddetto “silenzio-assenso” negli atti di competenza di diverse amministrazioni statali, nei casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta; l’art. 37 detta che, a titolo di garanzia nel quadro delle norme anticorruzione, le varianti in corso d’opera devono essere trasmesse, oltre al progetto esecutivo, all’Autorità anticorruzione per gli eventuali interventi di competenza; e ancora l’art. 40, nelle procedure aperte (asta pubblica) la stazione appaltante può posporre la verifica dei requisiti di partecipazione alla valutazione delle offerte – tecnica ed economica – concentrandosi dunque sui requisiti unicamente del solo vincitore, il quale però ove scoperto ex post non in possesso dei requisiti rischia fino a 3 anni di sospensione dalla partecipazione alle altre procedure di affidamento; l’art. 42 revisiona il sistema di esclusione per irregolarità delle dichiarazioni prevedendo che le irregolarità formali possono essere sanate e che, solo in caso di gravi irregolarità, le stesse possono essere rettificate attraverso il pagamento di una una mera sanzione pecuniaria; l’art. 43 prevede una ulteriore accelerazione dei procedimenti dinanzi a TAR e Consiglio di Stato in materia di appalti (salva la fase cautelare accelerata e in ogni caso prevista una sentenza semplificata di merito entro 30 giorni); l’art. 44 prevede che, in caso di ricorsi pretestuosi o manifestamente infondati a TAR e Consiglio di Stato in materia di appalti, il giudice può condannare il ricorrente per lite temeraria al pagamento di una sanzione pecuniaria fino all’1% del valore del contratto.

 

FONTE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

 

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