La Corte d’Appello di Ancona ha stabilito un importante precedente nel diritto del lavoro pubblico italiano: il dipendente ha diritto al mantenimento dello stipendio più alto anche in caso di passaggio diretto tra amministrazioni diverse.


La dipendente, precedentemente impiegata presso un Ministero, aveva fatto ricorso per ottenere il mantenimento di un’indennità speciale, nota come “assegno ad personam”, anche dopo il suo trasferimento a un altro Ministero, Questa indennità era stata concessa per compensare un livello salariale più elevato precedentemente percepito.

L’Ente aveva fatto appello, sostenendo che il trasferimento volontario della dipendente avrebbe dovuto comportare la perdita dell’indennità speciale.

Il concetto di “cessione del contratto”

Quando si parla di trasferimento di un dipendente da un’amministrazione all’altra, è fondamentale chiarire la natura giuridica di tale trasferimento. La Corte, nel caso in esame, ha ritenuto che si tratti di una cessione del contratto.

  • Cosa significa “cessione del contratto”? In sostanza, il contratto di lavoro rimane sostanzialmente immutato, ma cambia il soggetto (il datore di lavoro) con cui il dipendente ha un rapporto contrattuale. È come se il contratto venisse “ceduto” da un datore di lavoro ad un altro.
  • Perché è importante questa distinzione? Questa distinzione è fondamentale perché, in caso di cessione, si preserva la continuità del rapporto di lavoro e, di conseguenza, i diritti acquisiti dal lavoratore, tra cui il livello retributivo.

Mantenimento dello stipendio più alto anche in caso di passaggio diretto tra amministrazioni diverse

La qualificazione del trasferimento come cessione del contratto ha avuto le seguenti importanti conseguenze:

  • Preservazione dei diritti acquisiti: la dipendente ha mantenuto tutti i diritti acquisiti nel corso del rapporto di lavoro, tra cui:
    • anzianità di servizio: il periodo di servizio prestato presso il Ministero di provenienza risulta riconosciuto ai fini della maturazione di ulteriori diritti (es. ferie, tredicesima mensilità, ecc.);
    • trattamento economico: la dipendente ha continuato a percepire lo stesso trattamento economico, compreso l’assegno ad personam, che rappresentava un elemento essenziale della sua retribuzione;
    • altre condizioni contrattuali: si mantengono tutte le altre condizioni contrattuali, come l’inquadramento professionale, l’orario di lavoro, ecc.
  • Applicazione delle norme relative alla cessione del contratto: al trasferimento si applicano le norme civilistiche e le disposizioni contrattuali relative alla cessione del contratto, che tutelano i diritti dei lavoratori in caso di cambio di datore di lavoro.

Questa sentenza ha un’importanza che va oltre il caso specifico, in quanto garantisce così una maggiore tutela ai dipendenti pubblici, che spesso si trovano a dover affrontare trasferimenti di sede o cambi di amministrazione. La sentenza fornisce infine un orientamento chiaro e preciso in materia di trasferimenti di personale pubblico, contribuendo a ridurre l’incertezza giuridica.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.